tasi imuCome di consueto il mese di giugno è il mese in cui il contribuente italiano deve mettere la mani al portafoglio  per versare quella che viene definita tassa patrimoniale ovvero l’IMU e la TASI.


Tuttavia dal 1° gennaio 2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che ingloba sia l’IMU e la TASI e si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal  possesso di immobili e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

 

Le modalità di calcolo e i termini restano invariati rispetto a quelli dello scorso anno.

 

L’acconto dovrà essere versato entro il 16 giugno applicando le aliquote e le detrazioni deliberate da ogni singolo Comune per l’anno 2016 mentre il saldo (entro il 16 dicembre) dovrà essere rimodulato sulla base delle delibere approvate per il 2017.

 

La legge stabilisce che l’aliquota base è dello 0,76% ma ciascun Comune può aumentarla o ridurla sino a 0,3 punti percentuali. Dunque l’aliquota può variare da un minimo di 0,46% ad un massimo del 1,06%.

 

Anche quest’anno sia ai fini IMU che TASI, l’abitazione principale e le relative pertinenze vengono considerate esenti, ad eccezione degli immobili di “lusso” (categoria catastale A/1, A/8 e A/9).

 

L’aliquota da applicare per il calcolo della TASI è sempre determinata dal Comune il quale deve tener anche delle aliquote IMU. Infatti, la somma della aliquote dell’IMU e della TASI, per ciascun tipologia di immobile, non può essere superiore al 1,06%. Tuttavia è data facoltà ai Comuni di poter incrementare di un’ulteriore 0,8% tale limite arrivando così al 1,14% (somma tra IMU + TASI).

 

Il versamento può essere effettuato con F24 ricordando che deve essere arrotondato all’unità di euro.

 

Nel caso in cui l’importo dovuto è inferiore a € 12 il versamento non deve essere effettuato. Attenzione però, perché per importo dovuto s’intende all’importo “complessivamente dovuto” per l’intera annualità e non solo alla parte corrispondente all’acconto. Si ricorda che i Comuni possono stabilire che l’importo è dovuto anche per importi inferiori ai € 12.

 

Si consiglia prima di procedere ad effettuare il calcolo e dunque il relativo pagamento di leggere sempre la delibera approvata dal Comune la quale è disponibile gratuitamente sul sito www.finanze.it