impegno deggendorfI contribuenti titolari di partita Iva, per determinare l’importo da versare, possono scegliere di utilizzare uno dei tre diversi criteri: storico, previsionale o analitico.

 

L’obbligo di pagamento in acconto dell’imposta sul valore aggiunto, da assolvere prima della fine dell’anno, trova il suo perché nell’allineamento – in tema di entrate tributarie – dei risultati di cassa con i risultati di competenza, con riferimento, ovviamente, all’anno d’imposta.
 

I contribuenti interessati e non

 

Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva, tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) – per esempio, gli agricoltori esonerati e chi ha aderito al regime per le nuove iniziative produttive – e gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva (erogazione di servizi quali acqua, luce e gas).
 

Inoltre, non sono tenuti al versamento dell’acconto, i contribuenti per i quali non esiste uno dei due dati (storico o previsionale) su cui si basa il calcolo.

 

È il caso dei soggetti che:

 

 

  • hanno cessato l’attività entro il 30 novembre 2015, se mensili, ovvero entro il 30 settembre 2015, se trimestrali
  • hanno iniziato l’attività nel 2015
  • hanno chiuso i conteggi Iva dell’anno scorso con un credito d’imposta o prevedono di chiudere quest’anno con un’eccedenza (secondo lo “storico” 2014 o il “presunto” 2015).

 

 

E, ancora, sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva i contribuenti che, nel 2015, hanno applicato il regime dei minimi o il nuovo regime forfettario, oppure il regime agricolo di esonero o quello agevolato in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni senza fini di lucro e delle pro loco (legge 398/1991), coloro che hanno esercitato esclusivamente attività d’intrattenimento (articolo 74, Dpr 633/1972) o che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili.
 

I sistemi di calcolo

 

Come accennato, l’acconto Iva può essere calcolato, in base alla convenienza, con uno dei tre metodi a disposizione: storico, previsionale o analitico. Generalmente, si fa riferimento al dato storico. La base cui applicare l’aliquota dell’88% è costituita: per i contribuenti mensili, dall’Iva dovuta per il mese di dicembre dell’anno precedente; per i contribuenti trimestrali, dall’Iva dovuta per l’ultimo trimestre dell’anno precedente.

 

Diversamente, con il metodo previsionale, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si “prevede” di dover versare per il mese di dicembre (o per l’ultimo trimestre) di quest’anno.

 
Con il metodo analitico, invece, va presa in considerazione l’Iva che si dovrebbe versare tenendo conto delle operazioni attive e passive eseguite dal 1° dicembre (ovvero dal 1° ottobre, se si tratta di contribuenti trimestrali) al 20 dicembre. In questo caso, deve essere versato il 100% di quanto calcolato.
 

In ogni caso, i contribuenti mensili che affidano la contabilità a terzi, possono calcolare l’acconto in misura pari al 66% dell’Iva dovuta per la liquidazione per il mese di dicembre.
 

I contribuenti con contabilità separata (articolo 36 del Dpr 633/1972) devono determinare distintamente l’importo riferibile a ogni attività svolta e, quindi, sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni dell’imposta.
Pertanto, l’acconto Iva deve essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli importi a debito con quelli a credito.
 

Il versamento

 

Il versamento, che non va eseguito se l’importo dovuto è inferiore a 103,29 euro, dovrà essere effettuato, in modalità esclusivamente telematica, con il modello F24, indicando uno dei seguenti codici tributo:

 

6013 – per i contribuenti mensili

 

6035 – per quelli trimestrali.
 

L’ammontare dell’acconto, unitamente all’indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, andrà indicato al rigo VH13 del modello Iva 2016.

 

È possibile compensare l’importo dovuto a titolo d’acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia disponibilità.
A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%.

 

L’acconto versato andrà sottratto dall’Iva dovuta per il mese di dicembre (contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale Iva (contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del quarto trimestre (contribuenti trimestrali speciali).