Ecco quali sono le ultime novità prevista in materia di accertamento tributi e contradditorio alla luce del programma previsto dalla nuova riforma fiscale.
L’attività di verifica e tassazione dei tributi locali avrà una nuova fase preliminare, che prevede un dialogo con il contribuente. Per quanto riguarda i tributi, l’obbligo di condurre il contraddittorio in fase preliminare deriva direttamente dalla legislazione dell’Unione Europea, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Questo significa che i controlli fiscali che riguardano tali tributi saranno soggetti a questo obbligo, al fine di consentire al contribuente di esprimere le proprie opinioni in modo utile prima che venga presa una decisione definitiva.
Questo cambiamento rappresenta una delle principali novità introdotte dallo schema di decreto legislativo che modifica il quadro normativo dei diritti del contribuente, istituiti dalla legge 212/2000. Questo schema di decreto è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 23 ottobre scorso.
Scopriamo quali sono tutte le novità.
Accertamento tributi e contradditorio: ecco cosa serve sapere
Questa fase consentirà al contribuente di avere 60 giorni per rispondere e presentare le sue argomentazioni. Inoltre, avrà l’opportunità di richiedere una copia degli atti relativi alla sua situazione fiscale.
Il decreto, che deriva dalla legge 111/2023 che riguarda la riforma fiscale, introduce modifiche significative in vari aspetti, come l’autotutela, la possibilità di chiedere pareri all’ufficio delle imposte, la motivazione degli atti di imposizione, il regime di invalidità degli atti tributari, e le procedure di notifica, tra gli altri.
Tuttavia, il cambiamento più rilevante è l’introduzione del “principio del contraddittorio,” che obbliga gli enti impositori a inviare ai contribuenti un documento preliminare contenente le informazioni sulla verifica fiscale e a concedere un periodo di almeno 60 giorni per eventuali obiezioni o richieste di accesso ai documenti relativi alla procedura.
La procedura di verifica fiscale non può essere avviata prima del termine dei 60 giorni (o 90 giorni in caso di proroga), e se il termine di decadenza scade durante questo periodo, viene automaticamente posticipato di ulteriori 120 giorni.
Tuttavia, è importante notare che il decreto legislativo non fornisce una definizione precisa dell’ambito di applicazione del contraddittorio, lasciando questa specifica ai dettagli regolamentari che saranno stabiliti da un decreto ministeriale. Questo decreto chiarirà i casi in cui il contraddittorio non si applica, e includerà situazioni relative ad “atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.”
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it