Ugualmente legittimo l’avviso di accertamento Tarsu se non presenta allegate le delibere normative in materia? La decisione arriva dalla Corte di Cassazione.
La Corte di cassazione ha ripercorso, con l’ordinanza n. 16289/2017, l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità sull’onere di allegazione da parte dell’amministrazione impositrice e ha smentito i giudici tributari di appello che hanno scelto la via tracciata da un isolato precedente di Cassazione.
In tema di accertamento tributario, l’onere di allegazione posto a carico dell’amministrazione finanziaria dall’art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dello “altro atto” richiamato nella motivazione dell’avviso di accertamento, ha riferimento agli atti che, rappresentano, appunto, la motivazione della pretesa tributaria che deve essere applicata nell’avviso e non agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza “legale” da parte dcl contribuente.
Dice la norma che gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all’art. 65 dcl d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.
La sentenza impugnata, che, ignorando dcl tutto l’indirizzo innanzi menzionato, per rifarsi, senza alcun ulteriore approfondimento, ad un precedente rimasto isolato, si è posta in contrasto con il succitato orientamento largamente prevalente.
In allegato il testo completo della Sentenza.