accertamento societa persone sociLegittima l’iscrizione a ruolo effettuata ai sensi dell’articolo 14 del Dpr 602/1973, quando non risulta presentato alcun ricorso avverso il prodromico avviso di accertamento.

 

La sentenza del giudice di seconda istanza aveva ritenuto illegittima l’iscrizione a ruolo avvenuta ai sensi dell’articolo14 del Dpr n. 602/1973 per mancanza di definitività dell’accertamento sul quale detta iscrizione era fondata a causa della mera proposizione di ricorso avverso il relativo avviso di accertamento, senza tenere conto che quest’ultimo era stato presentato quando i termini per la sua proposizione erano già scaduti.

 

Tale conclusione poteva trovare conforto nell’ordinanza della sesta sezione civile, sottosezione tributaria, della Corte di legittimità – citata da questa in commento – 8 gennaio 2014, n. 182, secondo la quale, in tema di riscossione dell’Iva, il termine di iscrizione a ruolo decorre dalla definitività dell’accertamento, che è esclusa dalla pendenza del procedimento giurisdizionale di impugnazione di quest’ultimo, a tal fine essendo sufficiente la presentazione di un atto potenzialmente idoneo a devolvere alla competente commissione tributaria il sindacato sul provvedimento, a prescindere da eventuali vizi dell’atto stesso che ne comportino l’invalidità o inammissibilità.
 

La peculiarità della pronuncia n. 13499/2015 è che ha riformato la sentenza impugnata di annullamento di una cartella di pagamento relativa a Iva, ritenendo definitivi gli accertamenti sottostanti malgrado l’avvenuta proposizione avverso questi ultimi, benché tardivamente, di ricorso in appello.
La sentenza del Supremo collegio in rassegna ritiene non scorretta tale soluzione ermeneutica dell’articolo 14 citato – per la cui lettera b) sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi – statuendo che a nulla rileva “al fine della legittimità dell’iscrizione a ruolo ex cit. art.14, la proposizione del ricorso avvenuta in epoca successiva all’iscrizione a ruolo e dopo la scadenza del termine per proporre il ricorso”.
 

La decisione in rassegna ha, invece, confermato il precedente orientamento secondo cui, ove al momento dell’iscrizione a ruolo risultasse pendente un ricorso, ancorché tardivo, avverso l’avviso di accertamento, non può l’agente della riscossione sostituirsi al giudice nel valutare l’inammissibilità del ricorso avverso l’avviso di accertamento. Peraltro, possiamo osservare che, con decisione 14 gennaio 2015, n. 432, la Corte suprema ha affermato che l’iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative previste per le violazioni tributarie irrogate con sentenza passata in giudicato, anche quando ne sia delegato il ricalcolo all’Amministrazione finanziaria, non deve necessariamente essere preceduta da un preventivo avviso, in quanto è il contenuto dispositivo della sentenza stessa a integrare l’accertamento definitivo richiesto dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del Dpr n. 602/1973 e dall’articolo 24, comma 1, del Dlgs n. 472/1997.
 

Per completezza di informazione, rammentiamo che la definitività dell’accertamento consegue anche dal passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale, come ben rilevato dalla pronuncia della Cassazione 20 febbraio 2013, n. 4172, in una particolare fattispecie relativa a un credito definitivamente accertato in giudizio ai fini delle imposte sui redditi e sull’Iva, il quale credito è stato ritenuto non soggetto alla decadenza prevista dall’articolo 17 del Dpr n. 602/1973, ma al termine di prescrizione ordinaria dettato dall’articolo 2953 del codice civile.

 

In tale decisione, il Supremo collegio aveva desunto l’effetto della prescrizione da actio judicati che il dies a quo del relativo termine, in caso di formazione progressiva del giudicato (anche in riferimento a diverse componenti del reddito relative a una medesima imposta e alla stessa annualità), non decorre dalla data di formazione dei singoli giudicati parziali, ma dal passaggio in giudicato della sentenza sull’intera controversia.

 

Sul tema si veda anche la pronuncia della Corte regolatrice del diritto 4 aprile 2008, n. 8765, per la quale, nell’ipotesi di estinzione del processo tributario instaurato con l’impugnazione dell’avviso di accertamento, l’iscrizione a ruolo dell’imposta – che, per il disposto dell’articolo 14 del Dpr n. 602/1973, presuppone la definitività dell’accertamento, conseguente nel caso alla definizione del processo tributario – deve essere preceduta dalla regolare comunicazione dell’ordinanza di estinzione.