La Cassazione ribadisce il principio secondo cui, a fronte di un accertamento induttivo sintetico ex articolo 38 Dpr 600/1973, l’oggetto della prova contraria da parte del contribuente riguarda non solo la disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte) ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che devono risultare da idonea documentazione.
Come chiarito in precedenza dalla stessa Corte (cfr Cassazione, 8995/2014, 25104/2014 e 14885/2015), pur non prevedendosi esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).
In tal senso va letto, secondo la Corte, lo specifico riferimento – contenuto nel comma 6 del citato articolo 38 – alla prova (risultante da idonea documentazione) della “entità” di eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi, per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi ed escludere quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico.
Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame, quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente.
Sentenza n. 25283 del 16 dicembre 2015 (udienza 25 novembre 2015)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cicala Mario – Est. Iannello Emilio – Pm Cuomo Luigi
Accertamento sintetico – Prova contraria su entità di ulteriori redditi (esenti o soggetti a ritenuta alla fonte) e durata della disponibilità dei redditi stessi