accertamento-informazioni-guardia-finanzaAccertamento, le informazioni della Guardia di Finanza non sempre sono necessarie. Anche quando si tratta di avviso di accertamento con processo verbale di constatazione (Pvc) e schede di sintesi.


Ok accertamento con pvc e schede senza sommarie informazioni di Gdf. È sufficiente che tali notizie siano in qualsiasi modo accessibili al contribuente, anche in forma riassuntiva, e possano essere contestate impugnando l’atto che le recepisce.

 

L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento non richiede l’allegazione anche delle sommarie informazioni della Guardia di finanza. L’accertamento Iva è legittimo anche quando il processo verbale di constatazione (Pvc) e le schede di sintesi non le riportano, perché già di per sé costituiscono valido elemento probatorio sul quale può basarsi la pretesa erariale di inesistenza soggettiva delle operazioni contestate.

 

È quanto ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 32120 del 12 dicembre 2018.

 

La vicenda processuale

 

Una Srl impugna separatamente due avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle entrate e volti alla contestazione di operazioni inesistenti con conseguente recupero a tassazione della maggiore Iva dovuta per i periodi d’imposta 2004 e 2005.

 

I ricorsi riuniti della società contribuente sono accolti nei gradi di merito.

 

Ne deriva il ricorso in Cassazione da parte dell’Agenzia delle entrate, che lamenta, tra l’altro, vizio di motivazione, avendo la Commissione tributaria regionale erroneamente rilevato il difetto di prova dell’inesistenza delle cessioni contestate per il solo fatto che le schede di sintesi allegate al Pvc non riportino le sommarie informazioni assunte dalla Guardia di finanza.

 

L’Amministrazione ricorrente, altresì, lamenta la violazione dell’articolo 7 dello Statuto del contribuente in quanto la mancata allegazione, al processo verbale di constatazione, dei verbali di sommarie informazioni assunte dalla Guardia di finanza non può determinare di per sé la nullità degli avvisi di accertamento impugnati.

 

La pronuncia della Cassazione

 

La suprema Corte accoglie il ricorso del Fisco, aderendo al consolidato orientamento di legittimità, in base al quale le schede di sintesi allegate al Pvc già di per sé costituiscono valido elemento probatorio sul quale può basarsi la pretesa erariale di inesistenza soggettiva delle operazioni contestate. Conseguentemente, la mancata indicazione in dette schede di sintesi delle sommarie informazioni assunte dalla Guardia di finanza non è idonea a comportare la nullità degli avvisi di accertamento impugnati.

 

Osservazioni

 

In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi invero distinguersi un triplice livello di attendibilità.

 

Quanto al primo livello, il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile, relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese.

 

Quanto invece alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni.

 

In mancanza dell’indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, altresì, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore.

 

Nella specie, erroneamente, la Ctr non ha attribuito valenza probatoria, al fine di accertare l’inesistenza soggettiva delle cessioni fittizie effettuate nei confronti di soggetti che non avevano diritto alle agevolazioni di legge, alle cosiddette “schede di sintesi” allegate al Pvc redatto dalla Guardia di finanza.

 

Né la mancata allegazione al Pvc dei verbali di sommarie informazioni assunte dai militari può comportare di per sé la nullità degli avvisi di accertamento impugnati.

 

I supremi giudici, sul punto, aderiscono al consolidato orientamento di legittimità (si veda Cassazione, 26472/2014), a tenore del quale, in tema di avviso di accertamento, deve escludersi la nullità della motivazione ex articolo 7 dello Statuto del contribuente per il solo fatto che i verbali degli atti di indagine di altri Stati, su cui può fondarsi legittimamente l’accertamento in materia di Iva, quale imposta armonizzata, non siano stati allegati o riprodotti integralmente, ma siano solo menzionati nel Pvc, regolarmente notificato al contribuente.

 

Da un lato, invero, l’Amministrazione finanziaria deve porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, ma non è tenuta a includere nell’avviso la notizia delle prove, e, dall’altro lato, per il diritto comunitario è sufficiente che le indicate informazioni siano in qualsiasi modo accessibili al contribuente, anche in forma riassuntiva, e possono essere contestate attraverso l’impugnazione dell’atto che lo recepisce.

 

Ne deriva la cassazione della sentenza di Ctr che non ha correttamente applicato i principi di diritto sopra richiamati.