block notesPoche righe scritte dove capita possono provare che nonostante scritture e registri formalmente inattaccabili ci siano, in realtà, ulteriori ricavi occultati al Fisco. Dunque anche un block notes può essere valido.


 

SINTESI: In tema di IVA, il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio (ma anche di agende-calendario, block notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari), costituisce indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l’amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo, ai sensi dell’art. 54, DPR n. 633 del 1972. Inoltre il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ai sensi della medesima disposizione la quale autorizza l’accertamento anche in base ad “altri documenti” o “scritture contabili” (diverse da quelle previste dalla legge) o ad “altri dati e notizie” raccolti nei modi prescritti dagli articoli precedenti, potendo le conseguenti omissioni o false o inesatte indicazioni essere indirettamente desunte da tali risultanze ovvero anche in esito a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

 

Sentenza n. 2886 del 3 febbraio 2017 (udienza 10 gennaio 2017)

 

Cassazione civile, sezione V – Pres. Tirelli Francesco – Est. Caiazzo Rosario

 

IVA – Anche una contabilità informale (ad es. block notes) costituisce indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale – L’amministrazione finanziaria è legittimata a procedere ad accertamento induttivo, ai sensi dell’art. 54, DPR n. 633 del 1972 – Il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare