La notificazione dell’accertamento “esecutivo” può essere legittimamente eseguita dall’ufficio in via diretta a mezzo del servizio postale, modalità che concerne in generale tutti gli atti tributari.
Così ha concluso la sezione 2 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, nella sentenza n. 1138 del 17 luglio 2017, che conferma quindi l’interpretazione già rinvenibile in altre pronunce delle Commissioni tributarie. L’equiparazione delle modalità di recapito di tale particolare tipo di atto a quelle previste per gli altri è rintracciabile sia nelle disposizioni normative sia nei documenti di prassi.
La vicenda processuale
A seguito di pvc della Guardia di finanza, il competente ufficio dell’Agenzia emetteva avvisi di accertamento nei confronti di una società che, tra l’altro, risultava aver contabilizzato fatture per operazioni inesistenti. Ricorrendo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Verbania, la contribuente eccepiva la giuridica inesistenza della notifica dell’atto, effettuata in via diretta a mezzo del servizio postale e non per il tramite di un agente notificatore così come, a suo dire, imposto dall’articolo 29 del decreto legge 78/2010.
Il primo giudice, riuniti i ricorsi, annullava gli atti impositivi, accogliendo l’eccezione di irrituale notifica degli stessi sul rilievo che la legge, nel consentire la notifica diretta degli atti tributari avvalendosi del servizio postale, farebbe salve le disposizioni dell’articolo 60 del Dpr 600/1973, il quale escluderebbe la possibilità per l’ufficio di procedere autonomamente alla notifica, dovendo invece avvalersi agli stessi fini dei messi comunali o dei propri messi speciali autorizzati.
L’ufficio ricorreva in appello invocando l’illegittimità della pronuncia di prime cure per violazione di legge e contrarietà del decisum all’orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La pronuncia della Ctr
Con la sentenza in commento, la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha riformato sul punto controverso la decisione del collegio provinciale per “contrasto con le disposizioni che riguardano la notifica dei provvedimenti accertativi (art. 14 L. 890/1982) che prevedono espressamente l’utilizzo del servizio postale” e perché l’eccezione di inesistenza della notifica, sollevata dalla parte nel ricorso, “ignora la natura sostanziale del processo tributario che è volta a tutelare i principi costituzionali del diritto alla difesa”.
In sostanza, la Ctr ha, da un lato, riconosciuto la valenza generale della norma, che consente la notifica postale diretta dell’atto tributario; dall’altro, ha ribadito il principio per il quale, laddove l’interessato abbia proposto ricorso avverso un atto di cui assume viziata la notifica, qualunque eventuale vizio della notificazione perde di rilevanza realizzandosi la fattispecie di sanatoria del vizio stesso per raggiungimento dello scopo (cfr articolo 156, terzo comma, cpc, ai sensi del quale la nullità di un atto per inosservanza di forme “non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”).
A ulteriore sostegno delle proprie conclusioni, il collegio tributario piemontese ha poi richiamato la copiosa giurisprudenza di Cassazione che, con orientamento consolidato, afferma anche per le cartelle di pagamento la legittimità della notifica eseguita mediante spedizione diretta dell’atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Osservazioni
L’articolo 29 del Dl 78/2010 ha introdotto l’avviso di accertamento, ribattezzato “esecutivo”, che si caratterizza per il fatto che contiene “anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. Con riguardo alla notificazione di questo peculiare tipo di atto tributario, a suo tempo, la stampa specialistica ha chiesto all’Agenzia di valutare la possibilità di “abbandonare la prassi, in parte avallata anche dai giudici di legittimità, ma tuttora contrastata da molti giudici di merito, di provvedere alla c.d. notifica per posta direttamente effettuata dagli uffici, senza l’intermediazione di un agente della notificazione”.
Riscontrando la richiesta, nel punto 9.1 della circolare n. 25/2012, l’Agenzia ha osservato che la possibilità per gli uffici finanziari di provvedere alla notifica postale diretta degli atti tributari, compresi gli avvisi di accertamento esecutivi, è prevista – in alternativa alle altre forme di notificazione contenute innanzitutto nella disciplina di riferimento in tema di notifiche (articolo 60, Dpr 600/1973) – dall’articolo 14 della legge 890/1982, nel rispetto delle modalità previste dalla stessa legge e che tale modalità di notifica, “analogamente alle altre forme previste per legge, assicura la conoscibilità dell’atto da parte del destinatario”.
La pronuncia in esame conferma, dunque, la correttezza dell’interpretazione fornita nella circolare 25/2012, forte di un inequivocabile dato normativo (l’articolo 14 della legge 890/1982), che consente la notifica postale diretta (vale a dire, senza intermediazione di un agente notificatore, quale l’ufficiale giudiziario, il messo comunale o il messo speciale dell’ufficio finanziario) con riguardo a tutti “gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente”.
Per completezza, si osserva che anche altri collegi tributari, in passato, hanno avuto modo di prendere posizione sulla questione. In particolare, nella sentenza n. 21/2/2016, la Ctp di Verbania ha ritenuto che la notifica postale dell’accertamento esecutivo è legittima “stante la insussistenza di espresso divieto da parte della normativa esistente di eseguire la notificazione a mezzo del servizio postale direttamente da parte degli uffici finanziari”; nella sentenza n. 344/10/2014 della Ctp di Brescia si legge, invece, che “correttamente l’Agenzia delle Entrate, con circolare del 19 giugno 2012, n. 25/E, al punto 9.1., dalle cui argomentazioni non vi sono motivi per discostarsi, ha chiarito che gli Uffici finanziari possono notificare “direttamente” gli atti amministrativi, compresi quelli esecutivi, a mezzo posta, in virtù dell’art. 14 della L. 20 novembre 1982, n. 890, che costituisce uno dei modi con i quali la notificazione degli atti può avvenire, prescindendo dall’opera degli ufficiali giudiziari o dei messi comunali”.
Negli stessi termini, la Ctr di Milano – sezione staccata di Brescia (sentenza n. 7289/67/2014) – ha ritenuto che l’articolo 29 del Dl 78/2010, “che ha attribuito natura esecutiva agli avvisi di accertamento in materia di imposte dirette ed Iva, non ha apportato alcuna modifica alla modalità di notificazione degli avvisi di accertamento a mezzo posta consentita dal combinato disposto dell’art. 14 della legge n.890 del 1982 e art .60 d.P.R.29 settembre 1973 n. 600”.