Accertamento e contenzioso: quali sono i criteri per il termine di decadenza?
La consegna degli atti per la notifica tramite messo comunale si ritiene effettuata il giorno in cui sono stati “lasciati” presso gli uffici municipali. Lo afferma l’ordinanza 2030/2017 della Cassazione , nel respingere il ricorso del contribuente contro la pronuncia d’appello.
Accertamento e contenzioso: il termine di decadenza considera la consegna agli uffici comunali.
Quest’ultima aveva disatteso la decisione del giudice di primo grado con la quale era stato annullato un avviso di liquidazione (per imposta di registro) «perché notificato oltre il termine triennale di decadenza previsto dall’articolo 76 del Dpr 131/1996».
Nel ricorso presentato dal contribuente si prospettava che la data ultima per il computo dei termini di decadenza avrebbe dovuto essere quella dell’effettiva consegna dell’atto all’ufficio del messo notificatore.
La Suprema corte è di diverso avviso sancendo che «qualora l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 60 del Dpr 600 del 1973 , faccia richiesta al Comune di provvedere all’incombente a mezzo di messi comunali si instaura, tra Amministrazione ed ente locale, un rapporto di preposizione gestoria che deve essere qualificato come mandato “ex lege”, la cui violazione costituisce, se del caso, fonte di responsabilità esclusiva a carico del Comune, non essendo ravvisabile l’instaurazione di un rapporto di servizio diretto tra l’Amministrazione finanziaria e i messi comunali, che operano alle esclusive dipendenze dell’ente territoriale».
In effetti il messo comunale non è un autonomo organo istituzionale dotato di competenze autonome e distinte dal comune, per cui si immedesima nell’ente locale. E correttamente «la Ctr ha tenuto in considerazione, ai fini del decorso del termine di decadenza dall’azione impositiva, il momento di consegna dell’atto al comune nel quale si incardina la figura professionale del messo comunale, non essendo in alcun modo ipotizzabile altra diversa data di effettiva consegna dell’atto a detto ufficio, apparendo pertanto del tutto irrilevante l’epoca di materiale ricezione dell’atto da notificare al messo comunale medesimo».
La Suprema corte non pone in evidenza l’ulteriore problema – risolto in modo tutt’affatto che uniforme sia in dottrina sia in giurisprudenza – degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, per i quali – pur volendo aderire alla tesi per la quale siffatta differenza si applica solo agli atti processuali, non a quelli sostanziali – rimane da definire con certezza se tra questi ultimi, atti di natura amministrativa (quali gli avvisi di accertamento), sia necessario operare una ulteriore distinzione tra quelli emessi «per acquisire il potere ed esercitare un diritto» soggetti a decadenza, e quelli «per il mancato esercizio dello stesso» soggetti a prescrizione.
Ad esempio la Ctp Campobasso 310/1/2014 ritiene che per i primi la notifica si perfezioni comunque per il richiedente con la consegna dell’atto all’ufficio postale (o, nel caso, al comune) applicandosi il «principio della postalizzazione», perché si privilegia la tutela dell’esercizio del potere, per i secondi, invece, è privilegiato l’interesse del destinatario alla certezza del diritto a sapere se la prescrizione sia stata o meno interrotta tempestivamente, prevalendo quindi la data dell’effettiva notifica.