Le nuove “sigle” sono state istituite per consentire il versamento degli importi richiesti dall’Agenzia delle Entrate per inosservanza delle disposizioni in materia immobiliare.
Dal prossimo 1° giugno, come previsto dal provvedimento 23 marzo 2015 che ha esteso le modalità di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato (articolo 17 del Dlgs 241/1997) ai pagamenti degli importi accertati in ambito catastale, il versamento dei tributi speciali (con relativi interessi e sanzioni), dell’imposta di bollo, degli oneri accessori e delle altre spese dovuti in seguito ad accertamento catastale potrà essere assolto tramite il modello F24.
A tale scopo, la risoluzione n. 50/E del 13 maggio 2015 ha istituito i seguenti codici tributo:
“T009” – Tributi speciali catastali
“T010” – Sanzioni per mancati adempimenti catastali
“T011” – Interessi sui tributi speciali catastali
“T012” – Imposta di bollo
“T013” – Recupero spese per volture
“T014” – Oneri accessori per operazioni catastali
“T015” – Altre spese per operazioni catastali.
I codici devono essere esposti nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Inoltre, negli appositi campi, vanno riportati il “codice atto” e l’“anno di riferimento” indicati nell’atto dell’ufficio.
La risoluzione, infine, ricorda che, per le spese di notifica degli atti emessi dagli uffici, deve essere impiegato il codice tributo “806T”, già in uso.