accertamento-autotutela-impugnazione-motivazioniAccertamento e autotutela, per impugnazione quali sono le motivazioni valide? A discutere del caso è la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 20 febbraio 2019, n. 4933.


Il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto.

Ne consegue che contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.

In cosa consiste l’autotutela?

L’esercizio del potere di autotutela, disciplinato dalla legge 241/1990, rappresenta la generale possibilità, riconosciuta alla pubblica amministrazione, di risolvere in maniera autonoma eventuali controversie conseguenti all’emissione di provvedimenti, proprio nel tentativo di tutelare l’interesse pubblico che la stessa ha il dovere di salvaguardare. Anche in campo tributario si riscontra un generale potere di annullamento d’ufficio o di rinuncia all’imposizione esercitabile sia spontaneamente che su istanza del contribuente – anche in pendenza di giudizio – fin tanto che non intervenga una sentenza passata in giudicato (cfrnormativa di riferimento, Dl 564/1994 e Dm37/1997).

Infine l’atto di diniego del ricorso all’istituto dell’autotutela è un atto autonomo alla sequenza del procedimento degli atti tributari collegati tra di loro da un rapporto di conseguenzialità; pertanto, necessitano di un’impugnazione unitaria dovendosi considerare un unicum.