L’Agenzia delle Entrate, in fase di accertamento, può richiedere al contribuente informazioni che vanno fornite, per non perdere la possibilità di spiegarsi, nei termini stabiliti. I documenti non esibiti in risposta al questionario non possono essere considerati, né in sede amministrativa né in quella contenziosa, a favore del contribuente, se l’ufficio aveva informato l’interessato delle conseguenze dell’inottemperanza. È quanto afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 21271 del 20 ottobre 2016.
I dati del processo
Nella fattispecie, l’ente impositore notificava a una società un questionario, invitandola a produrre la documentazione contabile riguardante l’anno relativo al credito Iva chiesto a rimborso. Non avendo risposto all’invito, l’ufficio le notificava un avviso di accertamento, nei cui confronti la società presentava istanza di annullamento in autotutela, allegando quanto a suo tempo richiesto con il questionario e non prodotto in sede amministrativa.
Nella decisione del ricorso, il giudice di primo grado ha ritenuto ingiustificata la pretesa impositiva basata sulla mancata documentazione iniziale degli acquisti oggetto di detrazione, atteso che la stessa era stata, comunque, integralmente prodotta con l’istanza di autotutela.
L’esito veniva confermato per gli stessi motivi in appello, seguendone ricorso per cassazione, con il quale la difesa erariale – denunciando violazione di legge – argomentava che la sentenza impugnata, ritenendo irrilevante l’iniziale omessa esibizione dei documenti, ha violato l’articolo 32 del Dpr 600/1973, in base al quale non possono essere presi in considerazione, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa, i documenti di cui sia fatta richiesta al contribuente e che questi non abbia esibito. Nel caso di specie, la società non ha dato seguito al questionario e, dunque, non ha allegato le prove richieste riguardanti i beni e i costi oggetto di accertamento.
La decisione
Con la sentenza 21271/2016, la Corte suprema accoglie il ricorso erariale, affermando il principio secondo cui il fatto che la documentazione bancaria non sia stata esibita in sede amministrativa può giustificare la condotta dell’Amministrazione finanziaria che proceda ad accertamento, ma non determina l’impossibilità di produrre tale documentazione in sede contenziosa. Posto che tale significativa sanzione scatta solo ove l’ente impositore, invece di esercitare i propri poteri di indagine e accertamento bancario, inviti il contribuente a esibire la specifica documentazione relativa a tali rapporti.
La sezione tributaria ha infatti condiviso la censura mossa dall’Amministrazione finanziaria in virtù dell’orientamento consolidato di legittimità (per tutte, da ultimo, Cassazione, sentenza 5734/2016), in base al quale, in tema di accertamento fiscale, l’invito da parte dell’Agenzia delle Entrate, previsto dall’articolo 32, quarto comma, del Dpr 600/1973, a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare, in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria, un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l’omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa.
Si tratta del medesimo principio di lealtà, poi sfociato negli articoli 6 e 10 dello Statuto del contribuente, che sono idonei a fornire un decisivo indicatore ermeneutico (Cassazione, 22126/2013).
Tale inutilizzabilità consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito, non è soggetta alla eccezione di parte e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Il contribuente può conseguire una deroga all’inutilizzabilità solo ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 32, quinto comma, del Dpr 600/1973. Invero, il contribuente può avvalersi della deroga prevista da detta norma solamente depositando in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio, e dichiarando, comunque, contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile (Cassazione, sentenza 10489/2014).
Nella giurisprudenza di legittimità, peraltro, è principio pacifico “che la sanzione dell’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione, purché accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, e si giustifica – in deroga ai principi di cui agli arti 24 e 53 Cost. – per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco” (Cassazione, 22126/2013 e 11765/2014).
In conclusione, dalla circostanza della non ottemperanza, da parte del contribuente, della richiesta dell’ufficio di esibire la documentazione, la Corte suprema ha correttamente tratto la convinzione di ricondurre la fattispecie all’ipotesi di un sostanziale rifiuto di presentazione per fatto imputabile al contribuente.