Attenzione, però: se si sbagliano i conteggi e l’importo trattenuto risulta inferiore a quello effettivamente dovuto dal contribuente, scatta la sanzione per versamento insufficiente. Venerdì 30 settembre: ultimo giorno utile per i contribuenti, che si avvalgono dell’assistenza fiscale, per comunicare al proprio sostituto d’imposta di non voler versare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quella indicata nel prospetto di liquidazione, modello 730-3.
Si tratta, quindi, di titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensionati, di lavoratori che posseggono solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa che si rendono conto di dovere al fisco meno di quanto pagato per l’anno precedente, vuoi per maggiori oneri deducibili o detraibili, vuoi per minori entrate. In entrambi i casi, chi ha presentato il 730 può decidere di farsi trattenere sulla busta paga o sulla pensione di novembre un acconto inferiore a quello “programmato” o di non versare alcuna somma, semplicemente inviando una comunicazione al sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente pensionistico, per informarlo della propria determinazione.
Gli acconti
Con il modello 730, gli acconti per i redditi 2016, relativi all’Irpef e/o alla cedolare secca, sono calcolati direttamente in base ai redditi dichiarati per l’annualità precedente e, alla scadenza prevista (30 novembre), vengono trattenuti direttamente dal sostituto d’imposta sullo stipendio o sul rateo della pensione. Nel prospetto di liquidazione, gli importi del secondo – o unico acconto – dell’Irpef e della cedolare secca sono indicati, rispettivamente, nel rigo 95 e nel rigo 101 del prospetto 730-3 ovvero, per il coniuge, nei righi 115 e 121. L’acconto potrebbe risultare inferiore, ad esempio, perché sono state sostenute spese detraibili o deducibili di importo rilevante oppure perché sono stati conseguiti redditi più bassi rispetto a quelli dell’anno scorso. Potrebbe addirittura risultare un credito d’imposta in favore del contribuente, circostanza che gli consentirebbe di chiedere al sostituto d’imposta di non effettuare alcun prelievo sulla mensilità di novembre.
La comunicazione
Se di decide di ridurre (o azzerare) l’acconto di novembre, entro venerdì 30 settembre occorre comunicarlo per iscritto al proprio sostituto d’imposta, per dar modo a quest’ultimo di adeguare il cedolino stipendiale o il rateo della pensione alla richiesta del contribuente. È opportuno sottolineare che, in quest’operazione, va posta molta attenzione: se si sbagliano i conteggi e gli acconti risultano di ammontare inferiore a quello effettivamente dovuto, scatta la sanzione per versamento insufficiente, pari al 30% della differenza non versata. In ogni caso, prima che arrivi la comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia, sarà possibile rimediare e, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, pagare la sanzione in misura ridotta.