Per i lavoratori dipendenti e pensionati gli eventuali crediti o debiti fiscali risultati dal 730 saranno accreditati o trattenuti con la busta paga o nella rata di pensione a partire da luglio o da agosto/settembre. Da quest’anno, come noto, ci sono meno campi da riempire grazie al l’inclusione di spese sanitarie (esclusi i farmaci da banco), spese universitarie, bonifici per ristrutturazioni e bonus energetico, previdenza complementare e spese funebri.
In ogni caso, fino al 7 luglio, il 730 può essere inviato, in autonomia o delegando un intermediario (Caf o professionista abilitato) o il proprio sostituto d’imposta, mentre il modello Unico precompilato può essere inviato direttamente online dal 9 maggio sino al 30 settembre.
Come si invia la dichiarazione. I contribuenti che intendano fruire del canale telematico per presentare la dichiarazione dei redditi dovranno scaricare e/o stampare il modello 730 redatto dall’Agenzia e il relativo foglio informativo che contiene l’elenco delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate, con le relative fonti, dove è specificato quali dati sono stati utilizzati e quali no per la predisposizione della dichiarazione. Si tratta questo di un documento importante in quanto consente di comprendere quali dati debbano essere integrati, eventualmente, dai compilatori.
Accanto a questi documenti i contribuenti avranno un prospetto contenente l’esito della liquidazione della dichiarazione (cioè il rimborso da ricevere o le somme da versare). In alcuni casi, questa informazione non è immediatamente disponibile: ad esempio se manca un elemento essenziale (quale la destinazione d’uso di uno o più immobili posseduti), l’applicazione segnala che la dichiarazione non è liquidabile e viene indicato il quadro che deve essere completato a cura del contribuente. Il risultato finale della dichiarazione sarà poi disponibile dopo la necessaria integrazione del 730 e comunque prima dell’invio dello stesso.
Dopo aver verificato la correttezza e la completezza della dichiarazione, la si può accettare oppure modificare e quindi inviarla, entro il 7 luglio, direttamente all’Agenzia delle entrate. Al termine della trasmissione, nell’applicazione web sarà possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.
La Liquidazione. Per quanto riguarda la liquidazione delle somme emergenti dalla dichiarazione se si rientra fra i destinatari della dichiarazione precompilata ma non c’è un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (ad esempio perchè si è perso il lavoro nell’anno), tramite un’apposita funzionalità prodotta dalle Entrate è possibile versare le somme eventualmente dovute con il modello F24, che viene proposto già precompilato, oppure indicare il conto corrente bancario sul quale ricevere l’eventuale rimborso da parte dell’Agenzia delle entrate. Se, invece, c’è un sostituto d’imposta e dal 730 precompilato emerge un credito da rimborsare, il contribuente otterrà il rimborso direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico; ove emergesse un debito, il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuerà la trattenuta sul rateo. La somma sarà accreditata (o trattenuta) nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto/settembre.
Tra i parametri che il contribuente dovrà verificare prima di trasmettere la dichiarazione c’è proprio quello relativo al sostituto d’imposta. Il dato relativo al sostituto d’imposta che, se indicato effettuerà il conguaglio, non è stato infatti precompilato dall’Agenzia perché la situazione del contribuente potrebbe modificarsi nel corso dell’anno. Il contribuente dovrà quindi inserire questa informazione scegliendo quelli “proposti” dall’Agenzia (si tratta del soggetto/dei soggetti che ha/hanno trasmesso le certificazioni uniche; indicare l’assenza del sostituto (ad esempio se ha perso il lavoro nel corso dell’anno); indicare un nuovo sostituto (ad esempio se ha cambiato datore di lavoro nel corso del 2016).