Una recente sentenza del TAR Lazio, la numero 13370/2024, conferma la discrezionalità dell’Ente banditore di un concorso nel “cancellare” dalla graduatoria tutti gli idonei non vincitori.


La recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha infatti dato l’ok alla facoltà di annullare la parte finale delle graduatorie di concorso.

Il caso

Il contenzioso è nato in seguito a un concorso indetto da un Comune per l’assunzione di cinque istruttori amministrativi (categoria C1) con una riserva di un posto per il personale interno. La procedura concorsuale, pubblicata l’8 maggio 2021, è stata completata con l’approvazione della graduatoria definitiva il 14 dicembre 2020. Tuttavia, le candidate ricorrenti, classificatesi rispettivamente al 13° e 14° posto, hanno contestato l’intero processo per diverse irregolarità, inclusi reclutamenti discutibili da parte di altri enti.

Le ricorrenti hanno sottolineato che il concorso era viziato da molteplici anomalie. Tra queste, la mancanza di chiari criteri di graduatoria per le assunzioni effettuate da vari enti e l’emersione di notizie su assunzioni irregolari di ben 29 dei 44 candidati. Tali irregolarità hanno portato all’apertura di fascicoli d’indagine e a un processo penale contro i membri della commissione esaminatrice. Dopo aver ottenuto l’accesso agli atti, le ricorrenti hanno scoperto che la graduatoria risultava sospesa il 29 luglio 2021.

Successivamente, il Comune ha richiesto ai partecipanti di presentare argomentazioni a sostegno delle loro posizioni e ha deciso di annullare parzialmente la graduatoria per quanto riguarda i candidati idonei non ancora assunti, per tutelare l’ente da potenziali contenziosi e danni economici.

L’ente ha difeso la sua decisione, sottolineando che l’annullamento parziale della graduatoria era basato su una ponderazione degli interessi pubblici e privati. L’ente ha evidenziato che l’annullamento selettivo riguardava solo gli idonei non ancora assunti, la cui aspettativa era considerata meno intensa rispetto a chi aveva già sottoscritto un contratto di lavoro.

Gli idonei non vincitori possono essere “cancellati” dalla graduatoria

I giudici amministrativi hanno analizzato approfonditamente le motivazioni presentate dal Comune per l’annullamento parziale della graduatoria di concorso e le relative contestazioni sollevate dalle ricorrenti. In sintesi, il collegio ha ritenuto infondate le doglianze delle ricorrenti e ha giustificato la decisione del Comune come un legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa.

Esercizio della discrezionalità amministrativa

La discrezionalità amministrativa si riferisce al potere delle amministrazioni pubbliche di prendere decisioni sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza ed efficacia, nel rispetto delle norme vigenti. In questo contesto, il Comune  ha esercitato tale potere decidendo di annullare parzialmente la graduatoria di concorso. La decisione è stata presa dopo una valutazione comparativa degli interessi in gioco, sia pubblici che privati, con l’obiettivo di ridurre i rischi di contenziosi e di danni economici per l’ente.

Bilanciamento degli interessi

Il Comune ha distinto tra due categorie di candidati:

  • idonei vincitori: quelli che hanno già sottoscritto un contratto di lavoro e sono stati assunti
  • idonei non vincitori: quelli che sono stati solo collocati in graduatoria senza essere ancora stati assunti.

Il Tar Lazio ha ritenuto ragionevole questa distinzione, considerando che le aspettative dei candidati non assunti sono meno intense rispetto a quelle di chi ha già firmato un contratto di lavoro. Questa distinzione si basa sul fatto che l’assunzione effettiva e la sottoscrizione di un contratto conferiscono una posizione giuridica più stabile e tutelata rispetto a quella dei semplici idonei che, pur avendo superato il concorso, non hanno ancora visto concretizzarsi la loro aspettativa di assunzione.

Questo perché l’assunzione effettiva crea una situazione giuridica consolidata e protetta, mentre l’aspettativa di assunzione per chi è solo in graduatoria rimane ipotetica e subordinata a futuri sviluppi, come lo scorrimento della graduatoria o la disponibilità di nuove posizioni.

Legittimità dell’annullamento parziale

Il Tar ha confermato che l’annullamento parziale della graduatoria risulta un atto legittimo e proporzionato, derivante da un esercizio corretto della discrezionalità amministrativa. Questo approccio ha permesso di tutelare le posizioni dei candidati che avevano già ottenuto una stabilità lavorativa, mentre ha annullato le posizioni dei candidati la cui assunzione era solo potenziale.

Motivazioni economiche e di prevenzione del contenzioso

La motivazione economica e la prevenzione del contenzioso sono stati aspetti rilevanti nel giudizio del Tar. Il Comune, agendo in autotutela, ha mirato a prevenire i potenziali costi e i rischi legali che sarebbero potuti derivare da un annullamento totale della graduatoria. Si considera dunque la scelta di un annullamento parziale come una misura prudente, volta a bilanciare l’interesse pubblico con la minimizzazione delle conseguenze economiche negative per l’ente.

Conclusioni del Tar

Il Tar ha concluso che l’atto di annullamento parziale della graduatoria era giustificato, equilibrato e in linea con i principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, come previsto dall’articolo 97 della Costituzione Italiana.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.