Il concorso per l’assunzione di 587 dirigenti scolastici, distribuiti su base regionale, prosegue senza interruzioni: il Tar del Lazio ha infatti respinto i ricorsi avanzati da diversi candidati che contestavano la procedura di ammissione alle prove scritte.


Questa decisione, attesa da molti, è stata riportata da fonti come l’Ansa, a seguito di una serie di ordinanze emesse dal tribunale in risposta a numerosi ricorsi presentati da centinaia di partecipanti.

Concorso Dirigenti Scolastici: Tar respinge ricorsi

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio ha esaminato attentamente le richieste avanzate dai ricorrenti, che avevano chiesto la sospensione della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici. Tali richieste si basavano principalmente su due punti: la modalità di selezione dei candidati e la presunta erroneità dei quesiti nella fase preselettiva.

La modalità di selezione

I ricorrenti avevano contestato il metodo utilizzato per stabilire chi potesse accedere alla prova scritta. Secondo quanto stabilito dal bando di concorso, l’ammissione era basata su un numero massimo di candidati predeterminato per ciascuna regione, piuttosto che sul raggiungimento di una soglia minima di punteggio nelle prove preselettive. Questo approccio, secondo i candidati che hanno presentato ricorso, sarebbe stato contrario al principio meritocratico, poiché non premiava esclusivamente il merito ma limitava l’accesso a un numero fisso di partecipanti, indipendentemente dal loro reale livello di preparazione.

Il Tar, però, non ha accolto questa critica. I giudici hanno infatti sottolineato che l’adozione di un criterio numerico non costituisce una violazione dei principi di merito. La selezione attraverso un numero definito di candidati per ciascuna regione è stata considerata legittima, in quanto non altera l’equità della procedura. Inoltre, questo metodo è stato ritenuto idoneo a garantire un equilibrio tra la necessità di selezionare un numero adeguato di partecipanti e la gestione efficace del concorso pubblico. In altre parole, fissare un limite di candidati è stato interpretato come una scelta organizzativa legittima, non in contrasto con l’obiettivo di selezionare i migliori.

La presunta erroneità dei quesiti

Un altro punto centrale del ricorso riguardava la formulazione dei quesiti della prova preselettiva. Alcuni candidati avevano sollevato dubbi sulla correttezza e la coerenza dei quesiti, ritenendo che alcuni di essi fossero errati o mal formulati. Tuttavia, il Tar ha esaminato la documentazione fornita e ha concluso che non vi fossero prove sufficienti a dimostrare la presenza di errori gravi o tali da compromettere l’equità della selezione.

I giudici hanno osservato che, nei concorsi pubblici, l’eventuale presenza di quesiti mal formulati o ambigui potrebbe, in linea teorica, costituire un problema se tali errori fossero sistematici e tali da pregiudicare l’esito della prova. Tuttavia, in questo caso, non sono emersi elementi che provassero in maniera evidente e consistente l’esistenza di tali errori. Il Tar ha quindi concluso che la formulazione dei quesiti, nel complesso, non appariva affetta da irragionevolezza, illogicità o incongruità tali da compromettere l’intera procedura.

Assenza di pregiudizio grave o irreparabile

Infine, un aspetto fondamentale della decisione del Tar riguarda la valutazione dell’eventuale pregiudizio che i ricorrenti avrebbero subito in caso di mancata sospensione del concorso. Per concedere una misura cautelare, come la sospensione, è necessario che vi sia il rischio di un danno grave e irreparabile. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che tale rischio non fosse presente. Non è stato infatti dimostrato che i candidati avrebbero subito un danno irreversibile partecipando alle prove successive del concorso, né che l’eventuale proseguimento della selezione avrebbe compromesso in modo sostanziale i loro diritti.

In definitiva, la decisione del Tar si basa su una serie di valutazioni giuridiche e fattuali che escludono la necessità di interrompere il concorso, confermando che la procedura può proseguire regolarmente con le prove scritte.

Prossime scadenze

Nonostante il respingimento delle istanze cautelari, la questione non è ancora del tutto conclusa. Il Tar si riunirà nuovamente nei primi giorni di ottobre per pronunciarsi nel merito di un ulteriore ricorso, che potrebbe avere conseguenze sulla prosecuzione del concorso.

La distribuzione dei posti

Il concorso prevede un totale di 587 posizioni da dirigente scolastico, suddivise tra le diverse regioni italiane. Di seguito la ripartizione dei posti:

  • Abruzzo: 123
  • Calabria: 11
  • Campania: 34
  • Emilia-Romagna: 28
  • Friuli Venezia Giulia: 11
  • Lazio: 50
  • Liguria: 6
  • Lombardia: 155
  • Marche: 14
  • Piemonte: 65
  • Puglia: 32
  • Sardegna: 11
  • Sicilia: 26
  • Toscana: 54
  • Umbria: 5
  • Veneto: 71

In aggiunta, il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia potrà bandire ulteriori posti per le scuole con lingua di insegnamento sloveno, come previsto dall’articolo 17 del decreto 194 del 13 ottobre 2022.