Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Calabria ha emesso una sentenza importante in merito alla discrezionalità della Pa nel limitare il numero di candidati nelle procedure legate ai concorsi pubblici.


Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Calabria ha emesso una sentenza importante riguardante la legittimità delle procedure di selezione nei concorsi pubblici. La decisione, la numero 927/2024, ribadisce che la convocazione di un numero limitato di candidati per la partecipazione ai concorsi pubblici è conforme alla normativa vigente.

La controversia

Il ricorrente aveva contestato la propria esclusione dalla procedura concorsuale, sostenendo che tale esclusione violasse l’articolo 5 del bando di concorso. Questo articolo, a suo dire, non faceva riferimento ai titoli, ma solo ai requisiti necessari per partecipare. Tuttavia, il TAR ha chiarito che l’esclusione del candidato non è avvenuta per mancanza di requisiti, bensì per il mancato superamento della fase di valutazione dei titoli, a causa di un’erronea dichiarazione riguardante il possesso di un diploma di specializzazione.

Le fasi del concorso

Il concorso in questione si è sviluppato in tre fasi principali:

  1. Valutazione dei titoli: prima fase dedicata all’esame dei titoli posseduti dai candidati.
  2. Prova selettiva scritta: una prova scritta per valutare ulteriormente i candidati.
  3. Valutazione finale: per coloro che hanno superato la prova scritta, è stata effettuata una valutazione dei titoli di servizio e dell’esperienza professionale.

Concorsi pubblici, la Pa può “sfoltire” il numero dei candidati

Contrariamente alle affermazioni del ricorrente, il TAR ha ritenuto che non vi fosse alcuna esclusione arbitraria dal concorso. Il candidato non è riuscito a superare la prima fase della selezione a causa di un errore nella dichiarazione dei suoi titoli. Il TAR ha inoltre sottolineato che la procedura concorsuale è stata condotta in modo coerente con le disposizioni del bando e con le esigenze organizzative delle posizioni offerte.

La sentenza ha inoltre confermato che le amministrazioni pubbliche hanno un’ampia discrezionalità nel definire i titoli di accesso ai concorsi e i criteri per la valutazione dei candidati. Tale discrezionalità è soggetta a controllo solo in caso di evidenti irregolarità o abusi di potere.

La limitazione del numero di candidati

Uno degli aspetti più contestati dal ricorrente riguardava il numero di candidati ammessi alla prova scritta. Il bando prevedeva che solo un numero pari a dieci volte i posti disponibili fosse ammesso alla prova scritta. Nel caso specifico, questo significava che solo quaranta candidati avrebbero potuto accedere alla prova successiva. Il TAR ha giudicato questa limitazione ragionevole e conforme alla normativa vigente, citando precedenti decisioni del Consiglio di Stato che sostenevano l’uso di sbarramenti per garantire l’efficienza delle procedure concorsuali.

Accesso ai documenti

Infine, il ricorrente aveva richiesto l’accesso a documenti relativi ai titoli e ai curricula dei candidati vincitori e idonei. Tuttavia, il TAR ha stabilito che tale richiesta non era rilevante ai fini della decisione del caso, confermando la correttezza della procedura seguita dall’amministrazione.

Le conclusioni del Tribunale

La sentenza del TAR della Calabria rappresenta pertanto un’importante conferma della legittimità delle pratiche amministrative nei concorsi pubblici. Ribadisce così il diritto delle amministrazioni di gestire le selezioni in modo da garantire efficienza e rispetto delle normative, proteggendo al contempo i diritti dei partecipanti attraverso una corretta applicazione delle regole stabilite nei bandi di concorso.

Il testo della Sentenza

Qui il documento completo.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it