Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Calabria ha emesso una sentenza importante in merito alla discrezionalità della Pa nel limitare il numero di candidati nelle procedure legate ai concorsi pubblici.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Calabria ha emesso una sentenza importante riguardante la legittimità delle procedure di selezione nei concorsi pubblici. La decisione, la numero 927/2024, ribadisce che la convocazione di un numero limitato di candidati per la partecipazione ai concorsi pubblici è conforme alla normativa vigente.
Nel caso in esame il ricorrente aveva contestato la propria esclusione dalla procedura concorsuale, sostenendo che l’ente avesse stretto troppo le maglie sul numero dei partecipanti alle prove e che, pertanto, tale esclusione violasse il bando di concorso.
Concorsi pubblici, la Pa può limitare il numero dei candidati
La sentenza ha confermato che le amministrazioni pubbliche hanno un’ampia discrezionalità nel definire i titoli di accesso ai concorsi e i criteri di valutazione dei candidati. Questo significa che le amministrazioni possono stabilire, in base alle loro esigenze organizzative e funzionali, quali titoli di studio, esperienze professionali o altre qualifiche sono necessari per partecipare a un concorso pubblico. Inoltre, possono decidere come valutare i candidati, ad esempio attraverso prove scritte, orali, o valutazioni dei titoli.
Tuttavia, questa discrezionalità non è assoluta. È soggetta a controllo solo in caso di evidenti irregolarità o abusi di potere. Ciò significa che un tribunale può intervenire solo se ci sono prove concrete che l’amministrazione ha agito in modo irregolare o ha abusato del suo potere, per esempio favorendo indebitamente alcuni candidati o applicando i criteri in modo incoerente o ingiusto.
Uno degli aspetti più contestati dal ricorrente riguardava il numero di candidati ammessi alla prova scritta. Il bando di concorso prevedeva che solo un numero di candidati pari a dieci volte i posti disponibili fosse ammesso alla prova scritta. Questo limite è stato stabilito per garantire che la procedura concorsuale fosse gestibile ed efficiente, evitando un numero eccessivo di candidati nella fase successiva.
Nel caso specifico, questo significava che solo quaranta candidati avrebbero potuto accedere alla prova scritta, dato che i posti disponibili erano quattro. Il TAR ha ritenuto questa limitazione ragionevole e conforme alla normativa vigente. Ha citato precedenti decisioni del Consiglio di Stato che sostenevano l’uso di tali sbarramenti per garantire l’efficienza delle procedure concorsuali. Queste decisioni affermano che è legittimo per le amministrazioni pubbliche stabilire dei limiti al numero di candidati che avanzano alle fasi successive del concorso, purché tali limiti siano ragionevoli e giustificati da esigenze organizzative e funzionali.
Il testo della Sentenza
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it