Il commento a una sentenza del TAR curato dal Dott. Marcello Lupoli analizza il diritto di accesso agli atti di una procedura di stabilizzazione di personale.


È riconosciuto al concorrente che abbia partecipato ad una procedura di stabilizzazione di personale indetta da una P.A. il diritto di accesso agli atti della procedura stessa, ivi compresi, tra gli altri, i registri delle presenze degli altri candidati, corrispondenti al periodo di servizio dagli stessi dichiarati nella domanda di partecipazione.

Tanto, in quanto in materia di pubblici concorsi, in via generale, non vi sono limiti ai documenti ostensibili, dovendo essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza della valutazione.

È questo il principio affermato dal T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. IV, nella sentenza 16 ottobre 2024, n. 2872.

Il caso

A seguito del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti, nonché del successivo parziale diniego di accesso documentale, ai giudici palermitani si sottoponeva il ricorso finalizzato ad accertare il diritto all’ostensione ed all’estrazione di copia di documentazione (tra cui la domanda di partecipazione alla selezione presentata da alcune candidate, alle quali notificare il ricorso, con richiesta di conoscere anche l’indirizzo di residenza e l’eventuale domicilio digitale pec indicato dalle stesse nella domanda di partecipazione alla procedura de qua, nonché copia dei registri presenze di alcune candidate corrispondenti al periodo di servizio dalle stesse dichiarato nella domanda di partecipazione) concernente una procedura di stabilizzazione di personale indetta da un’azienda sanitaria.

In particolare, in seguito alla proposizione della doglianza in parola, era stata riscontrata da parte dell’amministrazione detentrice della documentazione l’istanza ostensiva, accogliendo la richiesta soltanto in parte, ritenendo che la copia dei registri delle presenze non fosse sufficiente per le finalità difensive dichiarate dalle ricorrenti.

Conseguentemente, veniva interposto il ricorso in argomento al fine di ottenere quanto sopra.

I riferimenti giurisprudenziali

Dopo aver preliminarmente dichiarato la cessata materia del contendere in relazione ai documenti ostesi dall’azienda sanitaria convenuta per effetto del parziale accoglimento dell’istanza di accesso, il tribunale amministrativo palermitano ha ritenuto, per il resto, la censura inoltrata fondata, affidando la parte motiva della pronuncia al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.

Ed invero, in tema di accesso agli atti cd. difensivo, la sentenza in disamina ha ricordato l’arresto giurisprudenziale della suprema magistratura amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza del 18 marzo 2021, n. 4; in senso conforme, Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza del 7 aprile 2023, n. 3589), secondo cui in “materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare”, precisandosi che la “pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990”.

Sì al diritto di accesso agli atti di una procedura di stabilizzazione di personale

Applicando le predette coordinate giurisprudenziali alla fattispecie concreta, i giudici amministrativi siciliani hanno ritenuto il ricorso interposto degno di accoglimento, non solo perché l’istanza ostensiva aveva evidenziato un interesse finalizzato ad impugnare la graduatoria della procedura assunzionale in parola – e, quindi, corredata da una motivazione idonea e sufficiente a determinare l’accoglimento dell’istanza di accesso presentata dalle ricorrenti – ma anche perché – come rammentato dalla richiamata pronuncia dei giudici di Palazzo Spada – alla base del diniego del diritto di accesso risultava “una valutazione non consentita in ordine alla rilevanza della documentazione richiesta”.

Il diritto all’accesso nei concorsi pubblici

Un’ulteriore considerazione formulata dalla sentenza de qua a sostegno dell’accoglimento della doglianza avanzata è stata quella di evidenziare che “il diritto alla riservatezza dei concorrenti di una procedura selettiva pubblica è, di norma, sempre recessivo rispetto all’interesse all’accesso manifestato da altri candidati”.

Al riguardo, si rammenta l’orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 5 agosto 2022, n. 11050 e, ex multis, T.A.R. Piemonte, III Sezione, sentenza 10 giugno 2024, n. 624), secondo il quale in materia di concorsi pubblici sussiste “il diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza della valutazione”.

Le conclusioni dei giudici

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, viene ordinata all’azienda sanitaria detentrice dei documenti non resi, ancora accessibili alle parti interessate, l’ostensione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per provvedere, decorrenti dalla comunicazione della sentenza in parola ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione.


Fonte: articolo del Dott. Marcello Lupoli - Dirigente Pa