telemarketing-aggressivo-form-online-segnalazioniIl Garante della Privacy ha messo a disposizione un apposito form online per le segnalazioni di telefonate commerciali non gradite causate da telemarketing aggressivo.


Anche il Garante della Privacy si attiva per arginare il tanto odiato fenomeno del telemarketing selvaggio.

Una criticità che sta diventando decisamente pervasiva e che rischia di danneggiare a lungo termine la tutela della nostra privacy.

Così l’Autorità consente ai consumatori di segnalare e consentire di perseguire gli operatori commerciali che operano impunemente in violazione dell’art. 144 del Codice della Privacy.

Telemarketing aggressivo: il form online per le segnalazioni

Compilando il modello è possibile segnalare la ricezione di chiamate promozionali effettuate con sistemi automatizzati (voce preregistrata) o con l’intervento di un operatore.

La segnalazione deve riguardare un solo titolare (il soggetto nel cui interesse è effettuata la promozione) ma possono essere inserite segnalazioni relative a più chiamate (purché riferite sempre allo stesso titolare).

La segnalazione può riguardare anche la ricezione di “telefonate mute“, ovvero chiamate effettuate per finalità commerciali, nelle quali la persona contattata, dopo aver sollevato il ricevitore, non viene messa in comunicazione con alcun interlocutore ma – solitamente e in base a quanto prescritto dal Garante (vedi  provvedimento del 20 febbraio 2014) – il ricevente dovrebbe ascoltare una sorta di rumore ambientale (il cosiddetto “comfort noise”) che può consistere, ad esempio, in voci di sottofondo, squilli di telefono, brusio.

Si raccomanda la massima precisione nella compilazione dei dati poiché, data l’ingente mole di segnalazioni che pervengono al Garante, le informazioni comunicate nel presente modulo saranno esaminate in maniera automatizzata aggregando e confrontando le informazioni ricevute. Si ricorda che le false dichiarazioni all’Autorità hanno conseguenze di carattere penale.

Segnalazioni non esaminabili

Il sistema non consentirà di inserire segnalazioni generiche del tutto prive di elementi circostanziati (quali ad esempio: l’utenza interessata, l’oggetto/ la descrizione della promozione, la data e l’ora di ricezione delle telefonate, il numero chiamante, il titolare del trattamento, ecc.).

Non saranno esaminate dall’Autorità le segnalazioni aventi ad oggetto telefonate non riconducibili ad attività promozionali o riferite a questioni che esulano dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (pratiche commerciali scorrette; truffe; etc.).

Ulteriori indicazioni

Si ricorda infine che, in base all’art. 19 del regolamento interno del Garante n. 1/2019, le segnalazioni hanno il fine di sollecitare un controllo da parte del Garante pertanto possono essere esaminate dall’Autorità, se necessario unitamente ad altre di contenuto analogo, ma non comportano l’obbligatoria adozione di un provvedimento.

In particolare, le informazioni trasmesse saranno tenute in considerazione nell’ambito della generale e costante attività condotta dall’Ufficio per contrastare il fenomeno delle comunicazioni indesiderate.

Pertanto, una volta completata la procedura per la segnalazione online, in base agli elementi inseriti, il sistema invierà in risposta una email automatica contenente alcune preliminari informazioni sul fenomeno segnalato e sui rimedi attivabili. Non necessariamente seguiranno altre comunicazioni da parte dell’Ufficio.

Per ulteriori informazioni in merito al fenomeno del telemarketing è possibile consultare la pagina https://www.gpdp.it/temi/telemarketing

Il link diretto al form

Potete compilare il form e procedere alla segnalazione direttamente cliccando qui.


Fonte: articolo di Giusy Pappalardo