Nella disamina, per Lentepubblica.it, curata dal Dottor Luca Leccisotti in collaborazione con il Dottor Roberto Caruso, troviamo il punto sulle procedure del MePA e sulla verifica dei requisiti di partecipazione.
Con la nuova piattaforma MePA, oggi, è possibile predisporre diversi tipi di negoziazione. Le attuali modalità di negoziazione previste nel portale sono: Trattativa Diretta, Confronto di Preventivi, RdO Semplice e RdO Evoluta.
Non tratteremo l’espletamento delle succitate procedure, ma intendiamo soffermarci sulle attività di verifica dei requisiti di partecipazione, che la SA è obbligata a effettuare prima dell’aggiudicazione.
Procedure MePA e verifica requisiti di partecipazione
Le verifiche previste dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici sono i controlli che le stazioni appaltanti devono obbligatoriamente effettuare per verificare la veridicità di quanto dichiarato dagli operatori, in fase di partecipazione a una procedura di affidamento di un contratto pubblico, circa la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80 del Codice.
Il parere del Tar Lazio
La recente sentenza del TAR Lazio, seziona Prima Quater, n. 11888 del 16/9/2022 riporta “Il passaggio all’aggiudicazione definitiva avviene con l’apposizione della dicitura “aggiudicatario definitivo” sempre al margine della classifica, dopo che il punto ordinante abbia effettuato la verifica dei requisiti che può avvenire anche automaticamente attraverso il Sistema (4.2. Aggiudicazione definitiva, Manuale d’uso).”
Orbene, nel leggere quanto sancito dai giudici nella citata sentenza, sembrerebbe che la verifica dei requisiti di gara possano essere effettuati “automaticamente” attraverso il portale MEPA.
Gli addetti ai lavori che utilizzano, ormai da più anni, la piattaforma MEPA, dal mese di giugno di quest’anno rinnovata, sanno benissimo che la verifica dei requisiti, di carattere generale (art. 80) o dei requisiti tecnico-professionale ed economico-finanziario, non può essere effettuata attraverso il portale MEPA, né tanto meno può essere preso come riferimento utilizzabile, ai fine della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del codice, il fatto che la ditta aggiudicataria sia iscritta al MEPA.
Niente di più sbagliato atteso, che come più volte chiarito anche in diverse sentenze e circolari, che l’art. 7 del documento “Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – versione 2.0 Agosto 2022” è previsto che […] “Salvo quanto espressamente previsto dalla legge, la Registrazione al Sistema e l’Ammissione, così come l’ottenimento da parte dell’Operatore Economico di un qualsiasi Profilo di Autorizzazione ad operare sul Sistema non implicano di per sé il possesso o il mantenimento in capo all’Operatore Economico dei requisiti di partecipazione alle varie procedure degli Strumenti di Acquisto e di Negoziazione, che dovranno essere di volta in volta verificati dalle Stazioni Appaltanti in conformità con le disposizioni vigenti applicabili”
Il parere dell’ANAC
L’Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere di precontenzioso n. 680 del 29.07.2020 in relazione ad una vicenda avente ad oggetto, a latere, il ruolo dei controlli effettuati dalla piattaforma MePA/CONSIP si è espressa sostenendo che CONSIP è l’unico soggetto competente a verificare la veridicità e completezza delle dichiarazioni rese dagli operatori economici in sede di registrazione al MEPA. Tuttavia, ogniqualvolta l’operatore economico, all’atto della partecipazione ad una procedura di gara, attesti il possesso dei requisiti di ordine generale mediante il richiamo alle dichiarazioni rese in sede di iscrizione al MEPA, confermandone la validità, la Stazione appaltante, in sede di controlli ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, dovrà sottoporre a controllo di veridicità le dichiarazioni rese in sede di iscrizione al MEPA.
L’Autorità, ovviamente, indica tra le righe, che la stazione appaltante potrebbe, nella documentazione di gara, far dichiarare al concorrente se è stato sottoposto, o meno, a controlli in fase di iscrizione o di verifica periodica. In questo caso, secondo l’Autorità, la SA avrebbe il compito di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente al MePA.
Pertanto, alla SA non resta che effettuare sempre e in ogni caso le verifiche del possesso sia dei requisiti di cui all’art. 80 che di quelli dell’art. 83.
Conclusioni
Quindi, in base alla procedura e in base all’importo della stessa, l’obbligatorietà delle verifiche dei requisiti di partecipazione restano a carico della SA procedente, che dovrà effettuarle utilizzando altre piattaforme: AVCPass di ANAC, DURC online di INAIL-INPS, ecc.
Tra i mezzi di prova figurano:
- il certificato del casellario giudiziario per verifiche sull’assenza di condanne penali contemplate dal primo comma dell’art. 80;
- la documentazione tratta dalla banca dati nazionale antimafia e le white list antimafia, per verifiche sull’assenza di misure interdittive previste dalla normativa antimafia o di tentativi di infiltrazione mafiosa;
- certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, per accertamenti relativi al regolare pagamento di imposte e tasse;
- il Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC) acquisito presso INPS/INAIL/enti di previdenza, per accertamenti sui contributi previdenziali e assistenziali;
- documentazione varia per verificare assenza delle situazioni previste dal quinto comma dell’art. 80, tratta da: casellario informatico di ANAC (per verifiche ex art. 80, comma 5, lett. a, c, f-ter, g, h, l), visure camerali (verifiche ex art. 80, comma 5, lett. b), certificato dei carichi pendenti (verifiche ex art. 80, comma 5, lett. c), anagrafe delle sanzioni amministrative (verifiche ex art. 80, comma 5, lett. f), certificato di ottemperanza delle norme sul diritto al lavoro dei disabili (verifiche ex art. 80 comma 5 lett. i).