mepa-tar-caricamento-offerteIl TAR di Perugia con la sentenza 761/2022 fornisce importanti chiarimenti sul caricamento delle offerte all’interno della piattaforma MePA per evitare l’esclusione dalla gara.


Nel caso oggetto di esame la società ricorrente risultava esclusa dalla gara d’appalto per aver inserito, a causa di un lamentato malfunzionamento del sistema, l’offerta tecnica ed economica nella sezione relativa alla documentazione amministrativa.

Tale pratica era chiaramente in contrasto con quanto stabilito dall’art. 15 del disciplinare di gara, che raccomandava “la massima attenzione nell’inserire gli allegati nella sezione pertinente ed, in particolare, di non indicare o fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura”.

Scopriamo cosa hanno deciso i giudici in merito.

MePA: il TAR si pronuncia su caricamento delle offerte e oneri di osservanza delle norme tecniche

Secondo quanto affermato dai giudici il sistema informatizzato degli Acquisti in Rete della PA è stato configurato come una piattaforma a “compartimenti stagni”.

Questo tipo di struttura ha infatti lo scopo di evitare contaminazioni e commistioni tra le offerte, dovuta anche semplicemente ad errori e non a comportamenti dolosi.

La piattaforma deve infatti garantire:

  • i principi di segretezza e separazione delle offerte;
  • la tutela dell’imparzialità delle operazioni di gara e della par condicio dei concorrenti.

I giudici ricordano anche che “la procedura di gara gestita in forma telematica, richiedendo l’osservanza con diligenza delle prescrizioni di bando e delle norme tecniche rilevanti, pone a carico del concorrente i rischi dell’eventuale erroneo utilizzo della piattaforma elettronica, come finalizzata ad escludere in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerta, e pertanto l’eventuale esclusione per impossibilità della Commissione di gara di esaminare l’offerta formulata da uno dei ricorrenti non è censurabile” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 18/09/2020, n. 3882; T.A.R. Veneto, Sez. I, 26/02/2020, n. 192).

Gli oneri dell’operatore economico

Tocca quindi “all’operatore economico farsi parte diligente segnalando, con immediatezza, la situazione sia alla stazione appaltante, anche al fine di richiedere, se del caso, una proroga dei termini di presentazione delle offerte, sia al titolare della piattaforma, per il necessario intervento di risoluzione”.

Infatti, nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante, come le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un difetto parziale di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura.

In questi casi la stazione appaltante è autorizzata a “disporre la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento”.

E’ fatto onere dunque all’Operatore economico di informare tempestivamente, prima della scadenza della gara, delle eventuali difficoltà incontrate nella procedura a lui non imputabili così da porre la Stazione Appaltante nelle condizioni di estendere i termini della scadenza e/o di porre in essere delle condizioni diverse a favore di tutti i possibili partecipanti che si trovino nelle stesse condizioni.

Lamentare un malfunzionamento ex post non è una giustificazione sufficiente a giustificare comportamenti estranei al disciplinare di gara.

Il testo completo della Sentenza

Potete consultare qui di seguito il testo completo della Sentenza del TAR.

 


Fonte: articolo di Giusy Pappalardo