In una recente Circolare dell’INPS si forniscono indicazioni sulle novità previste per il 2023 in materia di Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale.
Tra le diverse tipologie di contratto, troviamo anche la prestazione occasionale: si tratta di un tipo di prestazione rivolta ad alcune categorie lavorative e presenta diversi limiti, soprattutto riguardo il compenso. È uno strumento che può essere utilizzato in modo saltuario e sporadico. Maggiori informazioni qui.
Nella Circolare INPS 6/2023 l’Istituto riepiloga, pertanto, il quadro normativo di riferimento e fornisce le indicazioni sulle nuove norme introdotte dalla legge di bilancio 2023.
Libretto Famiglia e prestazione occasionale nel 2023: le indicazioni dell’INPS
I datori di lavoro possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.
Possono utilizzare il Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per:
- piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare
- prestazioni occasionali rese dagli steward per le società sportive
Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli indicati nell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017:
- professionisti
- lavoratori autonomi,
- imprenditori
- associazioni
- fondazioni e altri enti di natura privata
- Amministrazioni pubbliche
Per quanto riguarda i limiti economici per l’accesso al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale, dal 1° gennaio 2023 ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per anno civile. Sempre dal 1° gennaio, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo possono stipulare accordi di prestazioni occasionali con i lavoratori anche se non appartenenti alle categorie di cui al comma 8, art. 54-bis, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. È vietato, infine, l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura.
Il testo completo della Circolare INPS
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it