La Corte Suprema di Cassazione ha recentemente emesso la sentenza numero 12679/2024 che analizza nuovamente una questione sempre attuale: la fruizione impropria dei permessi legge 104.
La pronuncia giuridica verte su un caso emblematico riguardante l’interpretazione e l’applicazione dei permessi ex art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, relativi all’assistenza a familiari disabili. Il principio sottolineato riguarda il diritto del lavoro, sia nel settore pubblico che privato, e la corretta fruizione di tali permessi.
Nel caso specifico esaminato dalla Corte un lavoratore che aveva usufruito dei permessi previsti per assistere la moglie disabile. Tuttavia, durante il periodo di assenza dal lavoro dichiarato per tale motivo, sono emerse delle attività svolte dal lavoratore che hanno sollevato dubbi sulla corretta fruizione dei permessi.
Il datore di lavoro ha contestato che il lavoratore si trovasse in una località marina insieme alla moglie disabile e che avesse accompagnato il cane dal veterinario durante il periodo in cui avrebbe dovuto essere impegnato nell’assistenza diretta al coniuge bisognoso di cure speciali. Queste attività sono state interpretate come indicative di un uso improprio dei permessi per l’assistenza, in quanto sembrava che il lavoratore non stesse dedicando adeguato tempo e attenzione alla reale necessità di assistenza del familiare disabile.
Fruizione impropria di permessi legge 104: il parere della Cassazione
La decisione della Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 12679/2024 ha delineato chiaramente i criteri per la corretta fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104/1992, destinati all’assistenza dei familiari disabili. Secondo la Corte, affinché un lavoratore possa legittimamente beneficiare di tali permessi, l’assistenza fornita al familiare disabile deve rispondere a determinati requisiti.
In primo luogo, l’assistenza deve essere di natura permanente, continuativa e globale. Questo significa che deve trattarsi di un supporto essenziale e costante nelle sfere individuale e relazionale del familiare bisognoso di cure speciali. L’obiettivo di questi permessi è quello di consentire al caregiver di dedicarsi in modo adeguato e sostenuto alle necessità quotidiane del disabile, contribuendo così al benessere complessivo della persona assistita.
Tuttavia, la Corte ha anche precisato che questa assistenza non deve essere così esclusiva da escludere completamente la possibilità per il caregiver di gestire le proprie esigenze personali e temporali. È importante che il caregiver abbia spazi temporali adeguati per le proprie necessità, pur mantenendo l’essenzialità e la continuità nell’assistenza al disabile.
La decisione relativa al caso esaminato
Nel caso in questione, la Cassazione ha ritenuto che le attività svolte dal lavoratore (come il soggiorno in una località marina con la moglie disabile e l’accompagnamento del cane dal veterinario) fossero coerenti con l’intento dei permessi per l’assistenza. Questo perché tali attività erano in linea con l’effettiva necessità di assistenza continua e globale al familiare disabile durante il periodo di assenza dal lavoro dichiarato per tale motivo. Per configurare una giusta causa di licenziamento, è necessario che l’uso dei permessi sia del tutto disgiunto dalle finalità assistenziali.
Tuttavia la Corte ha concluso che, in situazioni dove manca completamente il nesso causale tra l’assenza dal lavoro e l’effettiva assistenza al disabile, si configura un uso improprio dei permessi. Questo comporta un abuso del diritto riconosciuto dalla Legge 104/1992 e costituisce una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo che gestisce le indennità di malattia o infortunio.
Questa decisione riafferma pertanto l’importanza di una corretta e trasparente fruizione dei permessi per l’assistenza ai disabili, sottolineando che il diritto deve essere esercitato in conformità con i principi di buona fede e responsabilità reciproca tra datore di lavoro e lavoratore.
La sentenza rappresenta un chiaro monito contro gli abusi dei permessi previsti, fornendo orientamenti importanti per evitare controversie e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e degli obblighi delle parti coinvolte nel rapporto di lavoro.
Il testo della Sentenza
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
X colpa dei furbi ci vanno di mezzo tutti io è 4 volte che faccio la domanda e la sempre respinta nel 2012 avevo la 104 poi è stata tolta, ma le posso dire che mia figlia insegnante durante il periodo che aveva la104 non ha preso neanche un ora perché avevo mio marito che era più giovane e andavo ha fare le visite con lui , ho fatto il trapianto del rene,poi.dopo 3 mesi un altro intervento x sostituzione del uretere poi nel 2017 ricoverata a Padova x un mese ho tolto luretere e così ho il rene attaccato… Leggi il resto »