Ne parla la Ctp di Ragusa, con la sentenza 242: è legittima l’esenzione della TARI sui parcheggi dei supermercati?
Secondo l’articolo 1, comma 641, della legge 147/2013:
“il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.”
I giudici si sono così soffermati sulla complicazione rappresentata dall’inciso “non operative” (non presente nelle precedenti formulazioni della norma, indicato per la prima volta con il d.l. 35/2013, art. 10), inciso
“evidentemente foriero di incertezza applicativa” che “sembra esprimere un connotato ulteriore rispetto alla mera pertinenzialità, e che deve parimenti ricorrere al fine dell’esclusione del tributo(…)”.
Esenzione della TARI sui parcheggi dei supermercati?
Il caso in esame ha visto una società catanese ricorrere innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Ragusa, al fine di impugnare l’avviso di accertamento per il pagamento della maggiorata TARI oltre ad interessi e sanzioni.
L’applicazione della tassa rifiuti su questo tipo di aree è da sempre oggetto di contenzioso, centrato principalmente sul carattere operativo delle medesime, tale da renderle suscettibili di produrre rifiuti oltre alla produzione collegabile alla cosiddetta utenza principale.
Secondo la CTP di Ragusa risulta fondato il motivo sollevato dalla ricorrente e così i giudici hanno proceduto all’annullamento dell’accertamento impugnato.
Nel condividere la tesi della contribuente, i giudici hanno affermato che:
“alla medesima conclusione poteva giungersi dalla stessa interpretazione fatta propria dell’ente impositore nella norma regolamentare dell’IUC art. 41 in cui, sin dalla prima stesura risalente al 2014 (e anche nelle successive), vengono escluse a titolo esemplificativo dalla tassazione le “aree di parcheggio”, sulla scia di modelli regolamentari ministeriali già noti (v. risoluzione del Ministero delle Finanze 28.4.1994 n. 2151 – art. 8 del prototipo regolamento TARES del Ministero delle Finanze nonché indicazioni promananti dall’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, IFEL, fondazione costituita dall’ANCI), basati sulla sostanziale inapprezzabilità di eventuali rifiuti prodotti in tali ambiti spaziali.”
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it