Dal primo settembre sarà attivo il Supporto per la formazione e il lavoro, la nuova misura di sostegno: ecco come fare domanda.
Come sappiamo, già dal mese di agosto è stato dato lo stop all’erogazione del Reddito di Cittadinanza ad alcuni nuclei famigliari, più nello specifico in quelli con membri occupabili, ovvero con un’età compresa tra i 18 e i 59 anni.
Dal primo settembre, però, arriverà il Supporto per la formazione e il lavoro, la prima delle due misure di sostegno, introdotte dal Governo Meloni col Decreto lavoro 2023, per sopperire allo stop del Reddito di Cittadinanza.
Si tratta di un contributo di 350 euro al mese, per un massimo di 12 mesi, non rinnovabile. Oltre al contributo, i cittadini potranno accedere a programmi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro.
Ma come fare domanda? Vediamolo insieme.
Domanda Supporto per la formazione e il lavoro: ecco come farla
Secondo quanto previsto dalla bozza del decreto attuativo della legge, inviata alla Conferenza Stato Regioni, il primo step prevede la presentazione della domanda all’Inps.
La domanda andrà inoltrata direttamente sul portale (mediante Spid, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi), oppure tramite i patronati o i Caf.
Con la presentazione della domanda, sarà notificato al richiedente l’obbligo di iscrizione al Siisl (Sistema Informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa): la piattaforma sta terminando gli ultimi ritocchi, in modo da essere operativa per il primo settembre.
Dopo l’iscrizione al Sistema, si potrà sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (Pad), utile per ottenere il contributo.
Sarà fatta, poi, una verifica dei dati Isee, ma i controlli saranno comunque periodici. Quando l’Inps avrà verificato i dati del richiedente, si potrà procedere con la firma del Pad.
Dopo la firma, il Siisl invierà la domanda all’Inps.
L’erogazione del beneficio, però, sarà possibile solo dopo che il richiedente si sarà recato ad un Centro per l’Impiego, avrà sottoscritto il patto di servizio e avrà aderito ad un programma di politiche attive.
Il beneficiario, in seguito, dovrà comunicare al Centro per l’Impiego il proprio stato di attivazione (anche telematicamente), al massimo ogni 90 giorni.
Occorre ricordare, inoltre, che il beneficio decade se il beneficiario rifiuta una proposta di lavoro a tempo indeterminato con retribuzione non inferiore ai minimi salariali dei contratti collettivi e un tempo di lavoro non inferiore al 60% dell’orario pieno.
Nel caso di un contratto a tempo determinato, il luogo di lavoro non deve distare più di 80km dal domicilio del beneficiario.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Chi è disoccupato da sempre non ha neanche il computer.