In caso di malattia, il lavoratore riceve dei controlli, ma cosa succede se il medico non ti trova a casa per la visita fiscale? Vediamolo insieme.


Controlli visita fiscale: quando un lavoratore dipendente, sia del settore pubblico che di quello privato, è in malattia e non può andare a lavoro, deve contattare il medico per redigere il certificato di malattia da inviare all’Inps.

Come sappiamo, però, ci sono degli orari di reperibilità da rispettare, che variano tra pubblico e privato.
Cosa succede se il medico non ti trova a casa per la visita fiscale?

Vediamo quali sono le conseguenze.

Controlli visita fiscale: cosa succede se il medico non ti trova a casa

Nel certificato medico, viene indicato l’indirizzo dell’abituale residenza o del domicilio e ci sono degli orari di reperibilità, ovvero fasce orarie nelle quali il dipendente deve essere presente in casa, per la visita fiscale.

Dal 2024 le fasce di reperibilità diventano uniche, applicate sia ai dipendenti privati sia ai lavoratori del pubblico impiego: la mattina dalle ore 10 alle ore 12 e nel pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19.

Se il medico non trova il dipendente a casa, lascia un avviso nel quale informa il lavoratore di non averlo trovato e dove gli comunica di presentarsi in ambulatorio il giorno successivo (se non è festivo) per fare la visita.

controlli visita fiscale

Il medico, comunque, comunicherà l’assenza all’Inps, che dovrà comunicarla, a sua volta, al datore di lavoro. Se il giorno dopo, il dipendente non si presenta in ambulatorio, dovrà presentare una giustificazione per l’assenza, entro 10 giorni. In caso contrario, ci sono delle sanzioni.

Quali sono le sanzioni in caso di assenza?

In caso di assenza alla visita domiciliare, il lavoratore dovrà recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS in una data specifica. Per non incorrere in azioni disciplinari da parte del datore di lavoro, è inoltre tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza.

Anche eventuali cambi del domicilio di reperibilità indicato nel certificato telematico di malattia devono essere preventivamente comunicati al proprio datore di lavoro pubblico.

Se il dipendente non si trova a casa, durante gli orari di reperibilità, può infatti andare incontro a delle sanzioni.

Ecco quali sono:

  • Perdita dell’indennità di malattia, fino a 10 giorni (in caso di assenza al primo controllo);
  • Decurtazione del 50% dell’indennità di malattia (in caso di assenza al secondo controllo);
  • Perdita totale dell’indennità di malattia (in caso di terza assenza al controllo);
  • Sanzioni disciplinari, che possono comprendere anche il licenziamento per giusta causa (se recidivo), come stabilito dalla sentenza 24682/2016 della Corte di Cassazione.

Ricordiamo, inoltre, che se la visita viene fatta fuori dalle fasce orarie di reperibilità, il lavoratore non può essere sanzionato.

Controlli visita fiscale: quali sono le esenzioni

Secondo l’art.2 del DPCM n°206/2009, ci sono delle esenzioni per la reperibilità nelle fasce orarie che conosciamo.

Le esenzioni riguardano:

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • Infortuni sul lavoro;
  • Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
  • Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, se è pari o superiore al 67%.

Ci sono, poi, dei casi di assenze giustificate, confermate da prassi e giurisprudenza e sono:

  • Visite mediche col proprio medico curante, se è impossibile effettuarle fuori dalle fasce di reperibilità;
  • Iniezioni per trattamenti legati alla causa di presentazione del certificato medico;
  • Ritiro di radiografie (sempre collegate al certificato medico);
  • Necessità di andare in farmacia;
  • Cure dentistiche urgenti;
  • Attività di volontariato, anche se non legate direttamente alla malattia e nel caso in cui non mettano a repentaglio la salute del lavoratore;
  • Visite a parenti in ospedale, se non è possibile farle fuori dalle fasce di reperibilità.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it