congedo-matrimoniale-inpsEcco alcune interessanti informazioni in merito all’assegno per congedo matrimoniale fornite dall’INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.


L’Assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale, prevista per alcune tipologie di lavoratori, concessa in occasione di un congedo straordinario per matrimonio civile o concordatario, o unione civile da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento.

L’Inps ha fornito alcune interessanti dichiarazioni in merito a questa agevolazione e, con il messaggio 2147/2022, ha fornito ulteriori delucidazioni sulle novità dedicata all’Assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto a seguito del progetto di innovazione tecnologica: “HUB delle prestazioni non pensionistiche”.

Assegno per congedo matrimoniale: le indicazioni dell’INPS

L’Assegno per congedo matrimoniale è una prestazione il cui importo è pari a sette giorni di retribuzione (otto giorni per i marittimi).

INPS paga direttamente l’Assegno ai lavoratori disoccupati, ai richiamati alle armi, ai marittimi di bassa forza, ai lavoratori che non siano in servizio per malattia o sospensione del lavoro, mentre per i lavoratori occupati l’erogazione avviene tramite i datori di lavoro.

L’Assegno non è cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione ( NASpI ), perché sono sostitutive della retribuzione.

In caso di richiesta di Assegno per congedo matrimoniale successiva all’evento e per periodi in cui è stata già erogata indennità di malattia, maternità o infortunio, sarà riconosciuto un importo dell’Assegno pari al totale spettante a cui viene sottratto l’importo già erogato a copertura degli eventi indicati.

Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare.

A chi è rivolto?

L’Assegno per congedo matrimoniale è destinato a entrambi i coniugi/parti di unione civile quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto.

Il beneficio spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza, dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative che:

  • contraggono matrimonio civile o concordatario o unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
  • possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
  • fruiscono del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio/unione civile;
  • siano in grado, seppure lavoratori disoccupati, di dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio/unione civile hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
  • non siano in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l’esistenza del rapporto di lavoro.

L’Assegno spetta ai richiedenti che non siano dipendenti di:

  • aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
  • aziende agricole;
  • commercio, credito e assicurazioni;
  • enti locali e statali;
  • aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari ( CUAF ).

L’Assegno non viene erogato a chi contrae il solo matrimonio religioso.

Si può avere diritto a successivi assegni solo se vedovi, divorziati o sciolti da unioni civili.

Come fare domanda?

I lavoratori disoccupati, richiamati alle armi, marittimi di bassa forza e i lavoratori con sospensione del lavoro devono presentare domanda direttamente all’INPS entro un anno dalla data di matrimonio/unione civile.

A decorrere dal 23 maggio 2022 è disponibile il nuovo servizio di presentazione delle domande di Assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’INPS. Tutte le domande per il riconoscimento della prestazione, da questa data, dovranno essere quindi inoltrate attraverso questo servizio.

All’interno del servizio sono disponibili le seguenti funzionalità:

  • Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
  • Inserimento domanda: compilazione della domanda di Assegno per il congedo matrimoniale e invio telematico;
  • Consultazione domande: lista delle domande di Assegno per congedo matrimoniale presentate/in corso di presentazione.

Per presentare la domanda è possibile utilizzare uno dei seguenti canali:

  • servizio online, tramite le proprie credenziali di accesso;
  • contact center ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
  • servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

Gli aventi diritto alla prestazione, oltre alla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere l’Assegno per il congedo matrimoniale, devono presentare anche le dichiarazioni relative a:

  • aver acquisito la residenza in Italia prima della data del matrimonio/unione civile e di aver acquisito anche in Italia lo stato di coniugato;
  • non aver svolto, alla data del matrimonio/unione civile e per la durata della prestazione, alcuna attività lavorativa in Italia e all’estero;
  • di avere lo stato di richiamato alle armi alla data del matrimonio/unione civile, da compilare solo se il richiedente si trovava sotto le armi;
  • di percepire un’indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall’INAIL alla data del matrimonio.

L’INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso l’ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale. Nel caso di accredito su conto corrente è possibile indicare sia IBAN nazionali che esteri su circuito SEPA.

I lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dalla data del matrimonio/unione civile allegando la relativa documentazione.

Assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto: rilascio della nuova domanda

Con il citato messaggio INPS 2147/2022 l’INPS sul rilascio della nuova domanda per l’Assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto a seguito dell’introduzione del progetto di innovazione tecnologica: “HUB delle prestazioni non pensionistiche”.

L’Inps è impegnato in un percorso di rinnovamento e di digitalizzazione, che sta realizzando anche attraverso progetti finanziati dai fondi del PNRR.

Fra questi, il progetto “HUB delle prestazioni non pensionistiche: una piattaforma unificata per l’acquisizione delle domande on-line di prestazioni non pensionistiche e per la gestione integrata delle istanze da parte degli operatori di Sede.

La piattaforma è progettata per rispondere alle esigenze dell’utenza, semplificando le modalità di presentazione delle domande e rendendone più tempestiva ed efficiente la definizione. Inoltre, l’introduzione di nuovi servizi o la digitalizzazione di prestazioni esistenti è resa più veloce, in quanto la piattaforma, in logica di riuso, sfrutta controlli e meccanismi operativi già realizzati per gli altri servizi, arricchendosi progressivamente.

Presentazione domanda

Il servizio di invio on-line è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Assegno congedo matrimoniale”.

È possibile utilizzare uno dei seguenti canali:

  • WEB, attraverso il servizio dedicato sul sito dell’Istituto con un proprio SPID di livello 2 o superiore, o tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • contact center, ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
  • servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

All’interno del servizio, sono disponibili le seguenti funzionalità:

  • Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
  • Inserimento domanda: compilazione della domanda di Assegno per il congedo matrimoniale e invio telematico;
  • Consultazione Domande: lista delle domande di Assegno congedo matrimoniale presentate/in corso di presentazione.

Per l’inserimento della domanda il richiedente dovrà fornire le informazioni presenti nelle seguenti sezioni:

  • Sezione “Anagrafica e Residenza”

L’architettura del servizio prevede il prelievo automatico di alcune delle informazioni necessarie alla compilazione della domanda, utilizzando i dati già in possesso dell’Istituto quali, ad esempio, i dati anagrafici del richiedente.

Il richiedente deve indicare la data del matrimonio.

  • Sezione “Dichiarazioni”

In questa sezione devono essere rese, oltre alla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere la prestazione, anche le dichiarazioni relative a:

  • avere acquisito la residenza in Italia prima della data del matrimonio/unione civile e di avere acquisito anche in Italia lo stato di coniugato;
  • non avere svolto, alla data del matrimonio/unione civile e per la durata della prestazione, alcuna attività lavorativa in Italia e all’estero;
  • di avere lo stato di richiamato alle armi alla data del matrimonio/unione civile (da compilare solo se il richiedente si trovava sotto le armi);
  • di percepire un’indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall’INAIL alla data del matrimonio.

Nella sezione è presente l’Informativa sul trattamento dei dati personali.

  • Sezione “Informazioni per l’accredito del pagamento”

È possibile selezionare la modalità di pagamento tra:

  • Accredito su IBAN;
  • Bonifico domiciliato presso ufficio postale.

Nel caso di accredito su conto corrente è possibile indicare sia IBAN nazionali che esteri su circuito SEPA. I dati inseriti possono essere memorizzati nell’apposita sezione disponibile alla voce di menu i “miei dati” per essere utilizzati in futuro per altre eventuali domande di prestazioni.

Al termine della compilazione di ogni sezione, la procedura provvede a salvare i dati acquisiti, in modo da consentire al cittadino di potere intervenire sulla domanda in momenti successivi e inviarla all’INPS solo al momento della conferma finale.

  • Sezione “Riepilogo dati domanda”

In questa sezione sono presenti tutti i dati acquisiti nella domanda e sarà possibile verificare e correggere le informazioni inserite.

Una volta controllati i dati sarà possibile procedere con la presentazione della domanda.

  • Sezione “Le mie richieste”

Selezionando tale funzionalità il richiedente potrà visualizzare la lista delle richieste già inoltrate e/o da inoltrare all’Istituto, avendo la possibilità di stampare il dettaglio delle domande già protocollate e inviate o stampare la ricevuta di invio della domanda.

Le domande già presentate all’Istituto, alla data di avvio della nuova procedura, restano valide e saranno gestite dalle competenti Strutture territoriali utilizzando le modalità già in uso fino alla completa definizione delle stesse.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’Inps si sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

Il testo del messaggio dell’INPS 2147/2022

Potete consultare qui di seguito il testo completo del messaggio dell’INPS.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it