Arriva la proroga per l’adempimento riguardante le comunicazioni di lavoro agile, in scadenza nei prossimi giorni. Ecco la nuova data stabilita come termine ultimo per l’obbligo.
La legge di conversione (l. n. 122/2022) del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) ha previsto, tra le altre cose, una modifica alla normativa sul lavoro agile.
Si tratta di una semplificazione della procedura comunicativa, anche in considerazione del notevole impatto registrato dall’accelerazione dei percorsi di innovazione.
Comunicazioni di lavoro agile: proroga per l’adempimento
Pertanto al fine di consentire ai soggetti obbligati e abilitati di effettuare le comunicazioni di lavoro agile secondo le modalità definite dal Decreto Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017 (come modificato dall’articolo 41 bis del Decreto Legge. n. 73/2022, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122) il termine per l’adempimento fissato al 1° novembre si intende differito al 1° dicembre 2022.
Un mese di tempo in più, dunque, per inviare le comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile.
Resta confermata la proroga al 31 dicembre 2022 del regime semplificato, introdotta dal Decreto Aiuti bis, per cui lo smart working può essere attivato senza dover sottoscrivere l’accordo.
In pratica i datori di lavoro potranno indicare solamente i nominativi dei lavoratori interessati e le date di inizio e fine della prestazione, senza allegare l’accordo individuale.
Si ricorda che in base alla Legge 21 settembre 2022, n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (Decreto Aiuti bis), fino al 31 dicembre 2022:
- i lavoratori fragili e i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, pubblici e privati, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 23 bis, comma 1);
- i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali (art. 23 bis, comma 2);
- è prorogato lo smart working semplificato per i lavoratori del settore privato, senza accordo individuale, di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77 (art. 25 bis).
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it