Le compensazioni effettuate, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle micro e piccole imprese operanti nelle Zone franche urbane, non sono sottoposte all’obbligo di apposizione del visto di conformità (articolo 1, comma 574, legge 147/2013) né al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti (articolo 3, Dl 78/2010).
Questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 36/E del 2 aprile 2015.
Con lo stesso documento di prassi vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito all’applicabilità di alcuni “limiti” alle compensazioni effettuate per fruire dei benefici per le Zfu.
Si ricorda, brevemente, che tali agevolazioni prevedono l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente e l’esenzione:
- ai fini delle imposte dirette del reddito prodotto all’interno della zona franca
- ai fini Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività esercitata dall’impresa nella Zfu
- dell’Imu per gli immobili siti nella Zfu, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica.
Tali misure, introdotte dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 341, legge 296/2006), hanno trovato applicazione, nel 2012, per la Zona franca urbana del comune de L’Aquila con il decreto 26 giugno 2012 del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e, nel 2013, per le altre Zone franche nazionali con il decreto interministeriale 10 aprile 2013.
I decreti attuativi, per garantire la fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive entro il limite delle risorse stanziate (articolo 70 del Dl 1/2012 per L’Aquila e articolo 37 del Dl 179/2012 per le altre zone), hanno previsto che l’esenzione fiscale e l’esonero contributivo siano fruiti mediante riduzione dei versamenti dovuti in relazione alle singole imposte per cui si gode dell’esenzione (Irpef/Ires, Irap e Imu) e ai contributi per i quali è concesso l’esonero.
La risoluzione odierna evidenzia, pertanto, che le compensazioni effettuate con il modello di pagamento F24 “telematico”, a scomputo delle imposte dirette, dell’Irap, dell’Imu e dei contributi previdenziali, rappresentano una modalità tecnica finalizzata a garantire la fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive entro il limite delle risorse appostate.
Tali compensazioni hanno, quindi, natura agevolativa – in quanto poste in essere per fruire di agevolazioni fiscali e contributive – e sono assimilabili a una compensazione “verticale” (imposta su imposta).
Considerata la loro natura, tali compensazioni non sono, di conseguenza, soggette all’obbligo di apposizione del visto di conformità né al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
L’Agenzia, infatti, ha già chiarito, con precedenti documenti di prassi, che sia l’obbligo di apposizione del visto di conformità sia il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti si applicano esclusivamente alla compensazione “orizzontale” o “esterna” e non a quella “verticale “ e, in ogni caso, non si applicano alle compensazioni di crediti aventi natura strettamente agevolativa (circolari 10/2014, 28/2014 e 13/2011).
Da ultimo, la risoluzione chiarisce che, per le medesime ragioni, alle compensazioni effettuate per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive Zfu, non si applicano anche i limiti:
- di 250mila euro (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) previsto per i crediti agevolativi indicati nel quadro RU (l’agevolazione Zfu viene infatti indicata in un prospetto del quadro RS)
- quello “generale” (articolo 34 della legge 388/2000), attualmente pari a 700mila euro, che non si applica ai crediti d’imposta previsti da discipline agevolative sovvenzionali per le quali, essendone predeterminati gli stanziamenti, non c’è l’esigenza di controllo della spesa pubblica, sottesa all’applicazione del suddetto limite.