Accanto al modello delle zone economiche speciali si possono annoverare le zone franche urbane. Queste sono delle aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione e decontribuzione per la creazione di piccole e micro imprese.
Zone franche urbane: obiettivi e caratteristiche
L’obiettivo prioritario delle ZFU è quello di favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse. Rispetto alle ZES hanno un regime più semplice e non si pongono l’obiettivo di attrarre capitali e tecnologia dall’estero.
Il modello francese
Le Zones Franches Urbaines sono state istituite per la prima volta in Francia con la L n. 987 del 1996 (Pacte de Relance pour la Ville) in oltre 100 quartieri.
La Commissione europea, ai fini della compatibilità comunitaria, ha autorizzato le misure (Aiuto di Stato n. 159/96) richiamando la lettera c) del paragrafo 3, dell’articolo 87 del TCE (ora 107 del TFUE) [relativo alle cd. zone c) “non predefinite”].
Le ZFU vigenti in Francia hanno specifiche caratteristiche socioeconomiche, spaziali e demografiche. Le ZFU, per non creare un effetto distorsivo della concorrenza, devono, quindi, rispettare particolari condizioni:
- combattere l’esclusione sociale;
- ammettere ai benefici la micro e la piccola impresa;
- circoscrivere la misura a quartieri e aree urbane definite sulla base di criteri oggettivi stabiliti a livello nazionale;
- limitare l’impatto geografico ad una minima percentuale della popolazione nazionale;
- sottoporre gli effetti della misura ad un continuo monitoraggio per assicurare la trasparenza del processo.
Il modello italiano… nel “de minimis”
Riprendendo la terminologia varata in Francia con la legge n. 296 del 2006 sono state introdotte, anche in Italia, le zone franche urbane autorizzate, secondo la lettera c) del paragrafo 3 dell’articolo 87 del TCE.
Sebbene le ZFU italiane avessero ricevuto l’autorizzazione dell’esecutivo comunitario (aiuto di Stato N 346/2009) con la decisione n. C(2009)8126 nella considerazione che la perimetrazione delle zone aveva individuato 22 aree particolarmente degradate con parametri socio-economici notevolmente inferiori rispetto alla media nazionale, tali da non alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, a tale modello non è stata data attuazione.
Nell’ottica di incentivare la ripresa economica nei territori della provincia de L’Aquila colpiti dal terremoto dell’aprile 2009, il dl n. 39 del 2009 ha demandato al Comitato interministeriale per la programmazione economica l’individuazione e perimetrazione delle ZFU nei citati territori.
Le obiezioni della Commissione europea
Anche questo regime, tuttavia, non è stato realizzato in quanto la Commissione europea ha fatto sapere che, laddove notificato, avrebbe vietato l’aiuto perché carente dei parametri indicati nella citata decisione del 2009.
L’intervento legislativo
Per superare le obiezioni comunitarie, quindi, il dl n. 1 del 2012 ha previsto che le risorse per il finanziamento delle predette zone potevano essere utilizzate per la concessione delle agevolazioni della legge del 2006, nei limiti ed alle condizioni degli aiuti di Stato di importanza minore.
Sulla falsariga de L’Aquila, altresì, col dl n. 179 del 2012, è stato previsto il rifinanziamento del regime originario delle zone franche urbane del 2006 tramite la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 e sono state introdotte le agevolazioni, anche in tal caso nel rispetto del “de minimis”, in favore delle imprese ubicate nelle zone urbane che ricadono nell’obiettivo convergenza, nonché nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di programma “cd. piano Sulcis”.