Le novità recate nell’ordinamento dall’istituzione delle zone economiche speciali (Zes) a opera del decreto legge 20 giugno 2017 n. 91 «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» convertito in legge il 1° agosto 2017.
Definizione
La zona economica speciale è definita come «un’area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendente almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (Ue) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)».
In forza della normativa Ue, gli Stati membri sono tenuti a garantire che i porti marittimi interessati siano connessi con linee ferroviarie o strade e, ove possibile, con le vie navigabili interne della rete globale, salvo il caso che limitazioni fisiche impediscano tali connessioni; se sono porti destinati al traffico merci devono offrire almeno un terminale che sia aperto agli utenti in modo non discriminatorio e applicare tariffe trasparenti.
È altresì stabilito che i canali marittimi, i tratti navigabili dei porti e gli estuari colleghino due mari o permettano di accedere a porti marittimi dal mare e corrispondano almeno alle vie navigabili interne di classe VI. I porti devono inoltre disporre delle attrezzature necessarie a contribuire alle prestazioni ambientali delle navi ed assicurare l’operatività degli strumenti di controllo del traffico marittimo operativi a livello europeo (sistema SafeSeaNet e VTIMS – Vessel Traffic Management and Information System).
Finalità
Scopo delle Zes è creare condizioni economiche, finanziarie e amministrative favorevoli allo sviluppo di imprese già operanti nelle aree portuali interessate ovvero stimolare l’insediamento di nuove imprese. Naturalmente tali imprese saranno tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa Zes e potranno beneficiare delle speciali condizioni previste dalla normativa solo a condizione che gli investimenti realizzati per lo sviluppo delle attività di impresa siano effettivamente incrementali.
Modalità di istituzione
Le modalità generali per l’istituzione della Zes, la sua durata, i relativi criteri che ne disciplinano l’accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti (o che vi si insedieranno) saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare (su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
La legge stabilisce comunque che le richieste di istituzione di una Zes possono essere presentate dalle Regioni «meno sviluppate» e «in transizione», così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In Italia sono classificate come «regioni meno sviluppate» (con Pil pro capite inferiore al 75% della media europea) le Regioni Siciliana, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Mentre sono “regioni in transizione” (con PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media europea) le Regioni Sardegna, Abruzzo e Molise.
La proposta regionale deve contenere una specificazione delle caratteristiche socio-economiche dell’area identificata e deve essere accompagnata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto governativo di attuazione. Si prevede inoltre che ognuna delle regioni interessate, possa presentare «una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo».
Le Regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche, infine, «possono presentare istanza di istituzione di Zes solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un’area portuale avente le caratteristiche stabilite dal regolamento». Tali ultime due disposizioni, inserite nel testo del decreto nel corso della discussione alla Camera dei Deputati, rappresentano una rimodulazione di uno degli emendamenti perorati da Anci nel corso di diversi incontri con il Ministro della coesione territoriale nonché nelle audizioni parlamentari che si sono svolte sul decreto ed a cui l’Associazione è stata chiamata a partecipare.
Benefici accordati
Le imprese che effettuano investimenti all’interno delle Zes possono utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. L’agevolazione è estesa fino al 31 dicembre 2020. Le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella Zes, inoltre, potranno usufruire di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, che riducono i termini procedimentali e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente.
Le imprese beneficiarie, che comunque non devono trovarsi in stato di liquidazione o di scioglimento, dovranno mantenere le attività nella Zes per almeno sette anni successivi al completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti.
Modalità di gestione
Quanto alla gestione dell’area Zes si prevede che essa sia affidata ad un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell’Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il Comitato ha il compito di assicurare gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella Zes, l’utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell’ambito Zes e l’accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi. Una proposta di emendamento sostenuta da Anci precedeva la partecipazione dei sindaci dei Comuni portuali interessati al Comitato di indirizzo, ma essa non è stata presa in considerazione.
La proposta sarà senz’altro ripresentata all’attenzione di Governo e Parlamento perché ha poco senso escludere dalla gestione della «zona speciale» la più importante autorità amministrativa locale, titolare di funzioni essenziali per lo sviluppo del territorio, quale quella urbanistica, nonché di altre fondamentali competenze in materia di servizi pubblici locali, il cui esercizio è essenziale per migliorare il “contesto” in cui opererà il nuovo strumento di incentivazione.