Il decreto Sud, approvato il 07 settembre 2023 dal Consiglio dei Ministri, rivoluziona quella che fino ad oggi era la definizione di ZES: le attuali otto aree ZES saranno trasformate in un’unica zona speciale per il Mezzogiorno.


I territori compresi sono le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

La nuova ZES unica prenderà il via dal 1° gennaio 2024 e sarà destinataria di specifiche semplificazioni amministrative e agevolazioni fiscali, tra questi il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Secondo quanto riportato dal decreto sarà istituita una sola cabina di regia, direttamente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio della nuova area.

I benefici previsti per la Zes Unica riguarderanno tutte le imprese che si insediano o che già operano in una delle Regioni sopra menzionate.

ZES unica: caratteristiche e vantaggi per le imprese

Tali benefici riguarderanno sia semplificazioni nel procedimento di ottenimento dell’autorizzazione unica per l’avvio di nuove attività produttive, sia importanti agevolazioni fiscali come il credito d’imposta per investimenti produttivi da realizzare entro il 2026, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

È proprio su questo ultimo punto che si assiste a maggiori vantaggi rispetto a quanto già previsto. Grazie al richiamo alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 l’agevolazione vedrà aumentate le percentuali di utilizzazione. In questo modo, infatti, una media impresa si vedrà maggiorata di 10 punti l’intensità di aiuto (35%+10%), una micro e/o piccola impresa avrà un incremento di 20 punti percentuali (45%+20%).

Sul piano generale, l’incentivo richiama la disciplina di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , con alcune varianti significative nelle ZES.

Risultano pertanto agevolabili gli investimenti nuovi in macchinari, impianti ed attrezzature commerciali ed industriali, cosi come indicati nell’OIC 16, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 delle immobilizzazioni materiali. Tra le varianti significative già apportate in ambito ZES vi è anche l’acquisto di terreni ed immobili strumentali nuovi, nonché tutte quelle spese dirette all’ampliamento di immobili strumentali già esistenti nella misura del 50% dell’intero progetto di investimento.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Rimangono escluse dall’agevolazione tutte quelle imprese che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, delle fibre sintetiche, della costruzione navale, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché dei settori creditizio, finanziario e assicurativo e che risultano essere in difficoltà così come definite dall’art. 2 punto 18, regolamento (UE) n. 651/2014.

Per quanto riguarda il settore agricolo, il credito di imposta potrà essere invocato dalle imprese operanti nel settore della produzione primaria, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Sfruttare il beneficio significa anche dover mantenere l’attività nella ZES per almeno sette anni dal completamento dell’investimento.

 


Fonte: articolo del Dott. Giuseppe Saporita - Commissione UNGDCEC Finanza agevolata e fondi europei