Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per l’indizione dei referendum popolari relativi alla ‘abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti’ e alla ‘abrogazione di disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)’.
Le consultazioni referendarie si svolgeranno domenica 28 maggio 2017.
CAMUSSO: “PRONTI A SFIDA, ELECTION DAY SAREBBE SCELTA OCULATA”
“Il primo commento è avanti con la campagna elettorale, ci prepariamo a questa sfida”. Così la leader della Cgil, Susanna Camusso, commenta, a margine di un convegno all’Istituto Sturzo, la decisione del Consiglio dei Ministri di fissare la data dei referendum al 28 maggio. “Abbiamo proposto l’election day e rinnoviamo questa richiesta perché ci immaginiamo le polemiche sui costi. La stessa data scelta dal governo- prosegue- dimostra che sarebbe possibile fare coincidere i referendum con le amministrative”. Una richiesta, precisa Camusso, non dovuta alla “preoccupazione del quorum visto che i Comuni chiamato al voto non sono tantissimi. Sarebbe una scelta oculata di risparmio di finanza pubblica“, conclude Camusso.
I TESTI DEI QUESITI REFERENDARI
– Voucher
«Volete voi l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”?».
– Appalti
“Volete voi l’abrogazione dell’articolo 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, comma 2, limitatamente alle parole “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,” e alle parole “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori“