volontariatoLa legge 266/1991 parla chiaro: senza documentazione, sono qualificati come compensi, anche se di importo esiguo e indipendentemente dalle modalità di pagamento utilizzate.

 

Sono assoggettati a imposizione gli esborsi erogati dall’associazione di volontariato perché devono essere considerati compensi e non rimborsi di spese, atteso che i rimborsi possono mascherare l’erogazione di compensi, e in definitiva, un sotteso rapporto di lavoro. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con ordinanza 23 novembre 2015, n. 23890.

 

Dati del processo

 

La contesa origina da un avviso di accertamento con il quale l’ente impositore, dopo avere riqualificato come compensi, invece che come rimborsi spese, somme erogate da un’associazione ai propri associati, recuperava a tassazione la relativa ritenuta alla fonte ex articolo 23 Dpr 600/1973.

 

Dopo un primo giudizio sfavorevole al contribuente, l’atto di recupero del Fisco è stato annullato in appello, ritenendo, la Commissione regionale, che le somme in questione dovevano considerarsi, invece, rimborsi di spese effettivamente sostenute dai volontari, e non compensi, “sia per l’esiguità della somma annua corrisposta sia per le modalità di pagamento”.

 

Da qui il ricorso per cassazione, con il quale l’Amministrazione finanziaria lamenta violazione dell’articolo 2 della legge 266/1991 sul volontariato, per l’errata qualificazione da parte della sentenza gravata delle somme erogate dall’associazione ai volontari come rimborsi, senza alcun accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti contemplati da tale disposizione, ossia che si trattasse di spese effettivamente sostenute, né essendo stato verificato che si trattasse di spese contenute entro i limiti preventivamente determinati dall’associazione di volontariato.
La legge 266/1991

 

Per affrontare il problema, si premette che la disposizione qui dirimente è l’articolo 2, comma 2, della legge 266/1991, secondo cui “al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”.

 

La prima parte di tale disposizione significa che non possono essere considerati rimborsi di spese e, quindi, vanno qualificati come compensi soggetti a tassazione, gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfettario, ossia senza specifico collegamento con spese, singolarmente individuate, effettivamente sostenute dai percettori.

 

La seconda parte della norma va intesa invece nel senso che non possono essere considerati rimborsi di spese gli esborsi erogati ai propri associati, qualora gli stessi eccedano “i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”, laddove, però, tali limiti non vanno individuati nell’importo iscritto nel bilancio preventivo dell’associazione come contributi agli associati.
La decisione

 

Nel decidere la vertenza, la Corte suprema accoglie il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ma limitatamente alla doglianza relativa al fatto che i rimborsi erano stati erogati in misura forfettaria, senza documentazione delle spese per le quali venivano erogati. Detta circostanza risulta infatti del tutto trascurata dalla sentenza di appello, la quale si fonda esclusivamente sul rilievo (a) dell’”esiguità” delle somme erogate e (b) delle relative “modalità di pagamento”, fatti irrilevanti in base all’articolo 2 della 1egge 266/1991, ai fini della qualificazione, come rimborsi spese invece che come compensi, delle somme erogate dall’associazione ai volontari.
La Sezione tributaria argomenta, quindi, che la suddetta disposizione – inserita in un articolo di legge che definisce normativamente l’attività di volontariato – tende a garantire, in forma antielusiva, che i rimborsi spese non mascherino l’erogazione di compensi, ossia, in definitiva, che il rapporto associativo non sottenda un rapporto di lavoro (cfr Cassazione, sezione lavoro, 12964/2008, 10974/2010 e 9468/2013), prescrivendo a tal fine che i rimborsi a ciascun singolo volontario, per un verso, siano connessi a “spese effettivamente sostenute” (il che risulta intrinsecamente incompatibile con la determinazione dell’entità del rimborso con criteri forfettari) e, per altro verso, rientrino in “limiti preventivamente stabiliti”.
Pertanto, l’ordinanza in commento, conferma definitivamente la legittimità della pretesa erariale in quanto:

 

  • sono qualificabili come compensi, da assoggettare a tassazione, gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati quali rimborsi forfettari, perché, anche se le spese sono state effettivamente sostenute dai percettori, occorre sempre provare la precisa individuazione di ciascuna

 

  • non è possibile procedere a rimborsi forfettari neppure in presenza di importi esigui, indipendentemente dalle modalità di pagamento utilizzate, perché occorre sempre documentare le spese in base alle quali i rimborsi vengono erogati

 

  • ai fini fiscali, non è decisiva la circostanza che le somme erogate ai volontari siano di importo superiore a quello stanziato nel bilancio preventivo dell’associazione e ciò vale anche nel caso in cui nel bilancio preventivo siano stati indicati limiti di massimale di rimborso per singolo associato, complessivi o frazionati in tipologie di spese ricorrenti.

 

Si precisa che gli assunti sopra descritti hanno trovato consolidazione nella successiva pronuncia n. 24090 del 25 novembre 2015.