Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 116 del 15 gennaio 2016, ha affermato che anche le associazioni di volontariato possono partecipare alle gare pubbliche. Il collegio ha infatti rilevato che, alla luce della direttiva CE n.18/2004 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08) la nozione comunitaria di imprenditore non presuppone la coesistenza dello scopo di lucro dell’impresa.
Pertanto, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, deve ritenersi consentita la partecipazione ad appalti pubblici a soggetti i quali, autorizzati dalla normativa nazionale ad offrire servizi sul mercato, “non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono di una struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato…”
Secondo il Collegio, dunque, alle associazioni di volontariato, non è precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul volontariato (Legge n. 266/1991), nell’elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa.
Il Consiglio di Stato ha motivato la decisione affermando che le associazioni di volontariato possono essere ammesse alle gare pubbliche quali “imprese sociali”, a cui il d.lgs. n. 155/2006 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d’interesse generale, anche se non lucrativa.
I giudici amministrativi hanno ribadito che la legittimità di tale partecipazione sia da rintracciare anche nell’art. 5, comma 1, della L. n. 266/1991. Questa norma nell’indicare le risorse economiche delle ONLUS, menziona, oltre ai “rimborsi derivanti dalle convenzioni” (cfr. lett. F), anche le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali” (cfr. lett. G).
Conseguentemente deve ritenersi che le associazioni di volontariato e/o le ONLUS hanno la capacità di svolgere attività commerciali e produttive e, dunque, possono anche partecipare ai procedimenti di evidenza pubblica, quando non risulta dimostrato che la partecipazione al relativo appalto pubblico non abbia il carattere della marginalità.
Si riporta di seguito in allegato della sentenza.