vizio procedura domicilioIl vizio, se non è accertato dal giudice che ordina di ripetere la procedura e non è sanato dalla costituzione della parte, invalida l’intero processo e la relativa sentenza.

 

È nulla, e non inesistente, la notifica dell’appello non andata a buon fine in conseguenza del trasferimento dello studio del procuratore domiciliatario quando sia mancata un’idonea e inequivoca comunicazione dell’avvenuto trasferimento. Così ha concluso la Cassazione con l’ordinanza n. 22747 del 6 novembre 2015, ove viene altresì chiarito che, se il vizio in parola non è rilevato dal giudice chiamato a ordinare la rinnovazione della notifica, e neppure sanato dalla costituzione dell’appellato, si verifica la nullità della relativa sentenza.

 

La vicenda e la pronuncia della Corte

 

La Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l’appello proposto dal competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate avverso la sfavorevole pronuncia di primo grado, rilevando che l’atto d’impugnazione era stato restituito con la dicitura “trasferito” dal domicilio eletto dal contribuente nel ricorso introduttivo. Secondo il Collegio regionale, a fronte della mancata costituzione in giudizio di controparte, vertendosi in ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione non era neppure possibile concedere alla parte un termine per la rinnovazione, ai sensi dell’articolo 291 del codice di procedura civile.L’Agenzia ricorreva in sede di legittimità, lamentando che la Commissione regionale non avrebbe dovuto considerare inesistente, bensì soltanto nulla, la notifica in questione.

 

La Corte ha accolto la doglianza, ribadendo il proprio precedente (sentenza 12539/2014) secondo il quale è appunto soltanto nulla e non inesistente la notifica dell’appello non andata a buon fine in conseguenza del trasferimento dello studio del procuratore domiciliatario, “qualora, pur risultando la nuova sede dai timbri apposti sugli scritti difensivi conclusivi e dall’avviso di notificazione della sentenza impugnata, sia mancata un’idonea ed inequivoca comunicazione dell’avvenuto trasferimento, non rendendo tali annotazioni inoperante l’iniziale elezione di domicilio”.

 

Tale vizio, chiosa la Corte nell’odierno arresto, se non è rilevato dal giudice d’appello – che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell’articolo 291 cpc – e non è sanato dalla costituzione dell’appellato, “comporta la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito (Cassazione n.16801/2014, idem n. 27139/2006)”. A seguito della cassazione della pronuncia di seconde cure, il collegio di nomofilachìa ha disposto il rinvio ad altra sezione della Ctr, per l’eventuale riassunzione del giudizio.

 

Osservazioni

 

La pronuncia appena depositata dalla Cassazione stimola alcune riflessioni, soprattutto perché l’avviso espresso nell’occasione sembra porsi in contrasto con la posizione finora consolidatasi nell’ermeneutica del supremo Collegio. Va premesso, al riguardo, che l’articolo 17, comma 1, del Dlgs 546/1992, dopo aver previsto che, nel processo tributario, le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte nella costituzione in giudizio, stabilisce che le variazioni dei predetti luoghi “hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione”.

 

La regola di carattere generale, più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, è quella secondo cui le variazioni del domicilio eletto, della residenza e della sede, per essere opponibili, devono essere notificate alla segreteria e alle parti costituite (tra le altre, cfr Cassazione, 4151/2014 e 16699/2013); di conseguenza, in difetto della notifica della denuncia di variazione, gli atti del processo continuano a essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato (cfrCassazione, 15389/2013 e 14586/2014).

 

A fronte di ciò, sempre il Collegio di piazza Cavour ha peraltro ritenuto in più occasioni che la riferita regola subisce un’eccezione nei casi di trasferimento dello studio del difensore presso il quale la parte ha eletto domicilio per la notificazione degli atti del processo. In particolare, è stato affermato che l’onere di notificazione della variazione del domicilio eletto non opera nel caso di elezione di domicilio presso lo studio del difensore, perché questi non è tenuto a comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è quindi onere del notificante effettuare le apposite ricerche per individuare il luogo di notificazione, dovendo quest’ultima essere effettuata al domicilio reale del difensore, con la conseguenza che ricade sul notificante il rischio dell’eventuale esito negativo della notificazione (cfr Cassazione, 20209 e 8199 del 2015; 10014/2014; 24940, 21437 e 13366 del 2013).

 

La Corte ha anche chiarito che l’accertamento del domicilio effettivo del difensore deve essere effettuato, anche tramite consultazione on line, “presso l’albo professionale, il quale rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l’obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede” (cfr Cassazione, 20323/2014 e 21637/2013). L’odierna pronuncia, che peraltro, come detto, conferma il precedente di cui alla sentenza 12539/2014, si pone in contrasto con l’orientamento che sinora appariva prevalente nella giurisprudenza di legittimità (e al quale, comunque, è opportuno attenersi).

 

Un ulteriore temperamento all’esposta regola si rinviene altresì in quelle pronunce che considerano affetta da mera nullità la notificazione eseguita nei confronti del difensore, presso il precedente domicilio indicato per il giudizio, ove in questo luogo permanga – come nel caso in cui l’atto sia ivi recapitato a persona dichiaratasi abilitata a riceverlo in qualità di collaboratore del professionista – un collegamento con il destinatario dell’atto stesso (cfr Cassazione, 19763/2013 e 8624/2014).

 

Nel caso in cui l’atto venga notificato in un domicilio dal quale il destinatario assuma di essersi trasferito, infatti, la notificazione deve ritenersi nulla e non inesistente tutte le volte che l’ufficiale notificatore “attesti, nella relata di notifica, o comunque risulti dagli atti, la permanenza di una relazione tra il luogo della notificazione ed il destinatario della stessa” (cfr Cassazione, 8199/2015).