visto-conformita-superbonus-agenzia-entrateIn una recente Circolare dell’Agenzia delle entrate arrivano alcune utili indicazioni dedicate al visto di conformità applicabile al Superbonus.


Per esercitare l’opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto (prevista dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020), o in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente deve richiedere il visto di conformità.

Una pratica, applicabile ai dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi agevolabili con il Superbonus.

Scopriamo dunque quali sono le ultime novità arrivate nel documento emanato dalle entrate.

Che cos’è il visto di conformità?

Il visto di conformità costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.

Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a:

  • predisporre la dichiarazione fiscale
  • attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della dichiarazione
  • trasmettere il documento all’Agenzia delle entrate.

Gli scopi di questa attività di monitoraggio sono i seguenti:

  • garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
  • agevolare l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria competenza;
  • contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;
  • semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA;
  • contrastare indebite cessioni di credito d’imposta o sconti in fattura non dovuti riguardanti interventi di
    • recupero del patrimonio edilizio
    • efficienza energetica
    • rischio sismico
    • realizzazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica
    • abbattimento delle barriere architettoniche.

Visto di conformità Superbonus, le indicazioni dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia ricorda che il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997:

  • dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro)
  • e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.

Il CAF o il professionista abilitato sono tenuti a effettuare i controlli, altrimenti possono rischiare di essere sanzionati per apposizione del visto infedele.

Pertanto devono fare estrema attenzione, tra le altre cose, ai seguenti parametri:

  • corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite
  • corrispondenza dell’ammontare degli imponibili
  • detrazioni d’imposta
  • deduzioni dal reddito
  • crediti d’imposta attribuiti
  • ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta
  • attestati degli acconti versati o trattenuti.

Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ricorda che esiste la possibilità per il contribuente di non apporre il visto di conformità nei seguenti casi:

  • se il contribuente utilizza la detrazione nella dichiarazione dei redditi che presenta direttamente all’Agenzia delle entrate, attraverso la dichiarazione precompilata (modello 730 o Redditi)
  • nel caso in cui il contribuente, che intenda fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi precompilata, modifichi i dati in essa contenuti e la presenti direttamente alle Entrate.

Il testo completo della Circolare

Potete consultare qui di seguito il testo della Circolare.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it