violenze-palermo-videoIl Garante della Privacy mette in guardia in merito all’eventuale condivisione dei video delle violenze avvenute a Palermo: si rischiano conseguenze penali anche molto gravi.


Uno dei casi di cronaca che, purtroppo, sta coprendo molto spazio sui quotidiani è quello delle violenze sessuali subite da una ragazza di 19 anni da parte di un “branco” di ragazzi a Palermo lo scorso 7 luglio.

Come accade spesso in questi casi l’orrore si propaga sulla Rete, dato che esiste un rivoltante video di quanto avvenuto. Video che, a quanto pare, si sta diffondendo su alcuni gruppi di chat di messaggistica istantanea in maniera molto rapida.

Pertanto, a seguito di numerose notizie stampa su questa “caccia alle immagini”, l’Autorità di tutela dei dati personali – con due provvedimenti d’urgenza – ha rivolto un avvertimento a chi diffondesse dati o video delle violenze.

Violenze di Palermo, conseguenze penali per chi condivide i video

L’avvertimento, in modo particolare, è stato lanciato contro la piattaforma social Telegram e alla generalità degli utenti della piattaforma.

Lo scopo dei provvedimenti è quello di garantire la necessaria riservatezza della vittima, evitando alla stessa un ulteriore pregiudizio connesso alla possibile diffusione di dati idonei a identificarla, anche indirettamente, in contrasto, peraltro, con le esigenze di tutela della dignità della ragazza.

E per questo motivo chi diffonde e condivide i dati personali della vittima dello stupro di Palermo e dell’eventuale video realizzato rischia grosso.

Il Garante ricorda che la diffusione e la condivisione del video costituiscono una violazione della normativa privacy, con conseguenze anche di carattere sanzionatorio. Inoltre evidenzia i risvolti penali della diffusione dei dati personali delle persone vittime di reati sessuali (art. 734 bis del codice penale).

In particolare una delle gravi conseguenze può essere una multa che può arrivare a decine di migliaia di euro.

I provvedimenti del Garante

Potete consultare qui di seguito i due provvedimenti:

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it