Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha recentemente fornito chiarimenti significativi riguardo ai vincoli alla nomina del Responsabile Unico di Progetto (RUP).


Il parere dell’Autorità si è reso necessario alla luce delle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 36/2023,  che ha ridefinito questo ruolo, sostituendo la figura del “responsabile del procedimento” con quella del RUP, che ora assume un compito più ampio e articolato.

La nuova regolamentazione sul RUP

Il D.lgs. 36/2023, che ha aggiornato il Codice dei Contratti Pubblici, ha infatti introdotto la figura del Responsabile Unico di Progetto, investito della responsabilità di tutte le fasi di un intervento pubblico, dalla programmazione alla completa esecuzione.

La legge stabilisce che il RUP deve essere nominato tra i dipendenti dell’ente appaltante e preferibilmente all’interno dell’unità organizzativa responsabile del potere di spesa. In caso di mancata nomina nell’atto di avvio dell’intervento, l’incarico ricade sul responsabile dell’unità competente per l’intervento stesso.

L’interpretazione delle nuove disposizioni ha sollevato interrogativi, specialmente in relazione ai modelli organizzativi preesistenti. In particolare, alcune organizzazioni sindacali hanno suggerito che, nelle strutture con competenze diversificate, i ruoli di RUP e di responsabile di fase debbano essere distinti. Questo per evitare conflitti di interesse e garantire una corretta separazione tra le funzioni di gestione e controllo.

I vincoli alla nomina del RUP secondo l’Anac

In base a quanto espresso dall’Autorità Anticorruzione le nuove norme prevedono una certa flessibilità nella scelta di questo incarico. Secondo l’articolo 15 del decreto, è possibile nominare responsabili di fase specifici per le varie fasi dell’intervento, inclusa la fase di affidamento.

Questo approccio consente di distribuire le responsabilità e evitare una concentrazione eccessiva di compiti e responsabilità in capo a un’unica persona. Inoltre, le amministrazioni possono creare strutture di supporto per assistere il RUP, con un budget limitato all’1% dell’importo della gara per tali incarichi di assistenza.

Il D.lgs. 36/2023, sempre secondo quanto indicato nel parere dell’Autorità, lascia alle singole amministrazioni la libertà di adottare il modello organizzativo che ritengono più idoneo, purché garantisca la nomina di un RUP qualificato e in linea con i requisiti normativi.

Tuttavia, è essenziale che il modello prescelto non comporti sovrapposizioni di funzioni e garantisca una chiara separazione tra il ruolo di supervisione e quello di esecuzione.

In conclusione, l’Anac ha confermato che non esistono vincoli specifici nella scelta del RUP, ma ha sottolineato l’importanza di rispettare le indicazioni normative relative alla competenza e al posizionamento del RUP all’interno dell’ente.

Le amministrazioni devono quindi orientarsi verso un’organizzazione che favorisca la chiarezza e la specializzazione dei ruoli, evitando conflitti di interesse e garantendo una gestione trasparente e efficace dei contratti pubblici.

Il testo del parere

Qui il documento completo.