videosorveglianza-comuni-tempo-immaginiIl Garante della privacy, con le Faq pubblicate il 5 dicembre 2020 sul proprio sito internet istituzionale, ha fornito una sintesi divulgativa della legislazione dopo il regolamento Ue n. 2016/679 sulla protezione dei dati.


In modo particolare, in materia di videosorveglianza, assume particolare rilievo il tempo di conservazione delle immagini di cui possono disporre i Comuni.

Nella Faq apposita (potete visualizzarle tutte a questo link) viene infatti specificato il termine massimo per la conservazione ai fini della sicurezza urbana.

Videosorveglianza: i Comuni per quanto tempo possono conservare le immagini?

In primo luogo il Garante ha chiarito che l’attività di videosorveglianza si effettua:

  • nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e alla dislocazione dell’impianto
  • e che i dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Le immagini registrate non possono essere infatti conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite.

In base al principio di responsabilizzazione spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Ciò salvo che specifiche norme di legge non prevedano espressamente determinati tempi di conservazione dei dati.

Come ad esempio riporta l’art. 6, co. 8, del D.L. 23/02/2009, n. 11. Ai sensi della normativa, infatti, nell’ambito dell’utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana:

“la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”.

Per leggere invece il testo completo di tutte le altre FAQ sul tema potete consultare questo link.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it