Con il provvedimento del 20 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate ha definito le percentuali massime del credito d’imposta di cui possono usufruire lavoratori autonomi e imprese in relazione ai costi sostenuti negli anni 2012 e 2013 per il ripristino o la ricostruzione di aziende o studi professionali danneggiati o distrutti dal terremoto che ha colpito alcune aree del Centro-Nord il 20 e 29 maggio 2012, e per il quale hanno presentato valida istanza entro il 29 dicembre scorso.
Il credito d’imposta riconosciuto, stabilisce il provvedimento, è pari all’intero importo richiesto, per quanto riguarda le spese sostenute nel 2012 (le risorse stanziate sono infatti sufficienti a soddisfare tutte le istanze pervenute), e al 65,0934% di quanto richiesto in relazione ai costi agevolabili sostenuti nel 2013 (la misura percentuale è stata determinata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare del credito complessivamente richiesto).
La somma potrà essere utilizzata, da domani, tramite compensazione con il modello F24.
La delega di pagamento dovrà viaggiare esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia, Entratel e Fisconline. Altre modalità comportano lo scarto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta va evidenziato nell’F24 con il codice tributo “6843”, istituito con la risoluzione n. 30/E del 20 marzo. Deve essere riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui l’agevolazione debba essere restituita, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va esposto l’anno di sostenimento dei costi.