Il TAR di Napoli, con la sentenza 109/2025, ha affrontato una complessa vicenda legata alle verifiche antimafia e al loro impatto sui procedimenti di aggiudicazione.


Al centro del caso vi era una cessione d’azienda, distinta dall’affitto d’azienda spesso richiamato nella giurisprudenza. La cessione, infatti, comporta il trasferimento definitivo del compendio aziendale, interrompendo il legame gestionale che rimane invece più evidente nel caso dell’affitto.

Il principio di tassatività e l’esclusione dalle gare

La normativa attuale, regolata dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), limita rigidamente le cause di esclusione automatica dalle gare. In questo contesto, l’art. 94 individua la liquidazione giudiziale come motivo di esclusione per l’operatore economico direttamente coinvolto, ma non estende tale previsione ad altri soggetti, come gli affittuari d’azienda. Il TAR ha ribadito che un’interpretazione estensiva delle cause di esclusione è eccezionale e deve essere supportata da specifiche disposizioni normative.

Questo approccio è rafforzato dal principio di tassatività delle clausole di esclusione, sancito dall’art. 10 del Codice, e dai principi europei di concorrenza e partecipazione massima. Di conseguenza, la liquidazione giudiziale dell’azienda cedente non può automaticamente pregiudicare l’affittuario. La giurisprudenza più recente, inoltre, sottolinea che la continuità contrattuale in caso di liquidazione è garantita dal d.lgs. 14/2019. L’art. 184 di tale decreto consente al curatore di recedere dal contratto entro sessanta giorni, decorso il quale il contratto rimane valido, favorendo così la conservazione del valore economico dell’azienda.

Verifiche antimafia e legittimità dell’aggiudicazione: il punto del TAR Napoli

Uno dei nodi cruciali affrontati dal TAR Napoli nella sentenza riguarda le verifiche antimafia effettuate dalla stazione appaltante. Il ricorso presentato lamentava una presunta lacuna nei controlli, evidenziando che l’amministrazione si era limitata a verificare i nominativi dei membri del precedente consiglio di amministrazione, senza includere i nuovi componenti comunicati ufficialmente nel maggio 2024.

Tuttavia, il Tribunale ha stabilito che questa presunta omissione non compromette la legittimità dell’aggiudicazione, a meno che successive verifiche non facciano emergere elementi negativi a carico dei nuovi membri. La sentenza chiarisce, infatti, che la responsabilità di eventuali ritardi o incompletezze nei controlli antimafia ricade esclusivamente sull’amministrazione, e non sull’impresa aggiudicataria. Quest’ultima non può essere penalizzata per l’inazione o la lentezza della stazione appaltante, poiché non ha alcun potere di iniziativa o intervento in tale ambito.

Un ulteriore punto sottolineato dal TAR riguarda l’ambito di applicazione delle dichiarazioni obbligatorie previste dal Codice dei contratti pubblici. Secondo la normativa vigente, queste dichiarazioni devono essere rese esclusivamente dai partecipanti alla gara d’appalto. Non vi è, dunque, alcun obbligo di estendere tali adempimenti a soggetti terzi, come i precedenti titolari o amministratori dell’azienda cedente, salvo specifiche previsioni normative in tal senso.

Questo approccio si inserisce nel principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dal nuovo Codice, che mira a garantire la massima partecipazione alle procedure di gara e a tutelare la concorrenza. Eventuali interpretazioni estensive delle disposizioni che regolano le esclusioni devono essere considerate eccezionali e rigorosamente motivate.

In sintesi, il TAR Napoli ribadisce che la trasparenza e la legalità nelle procedure amministrative devono bilanciarsi con l’esigenza di evitare interpretazioni punitive o discriminatorie nei confronti degli operatori economici. La fiducia reciproca tra pubblica amministrazione e soggetti privati rimane un pilastro fondamentale per assicurare l’efficacia e la legittimità degli appalti pubblici.

Il principio di fiducia e il risultato dell’azione amministrativa

La sentenza sottolinea il ruolo cruciale del principio di fiducia nel rapporto tra pubblica amministrazione e operatori economici. Questo principio, codificato nel Codice dei contratti pubblici, si intreccia con quello del risultato, ossia l’obiettivo di garantire il miglior esito possibile per la collettività nel rispetto delle regole.

La giurisprudenza ha evidenziato che la fiducia non elimina l’applicazione rigorosa della normativa, ma ne rappresenta un elemento evolutivo, basato su trasparenza e correttezza. La sentenza del TAR Napoli conferma che l’amministrazione può esercitare margini di discrezionalità per raggiungere l’interesse pubblico, purché tale azione sia giustificata da fatti concreti e nel rispetto delle norme.

Le conclusioni dei giudici

Il caso analizzato offre un quadro chiaro dei limiti entro cui operano le pubbliche amministrazioni nelle procedure di gara. La sentenza ribadisce l’importanza del rispetto delle regole, ma evidenzia anche come un’interpretazione eccessivamente restrittiva possa ostacolare la partecipazione degli operatori economici, compromettendo gli obiettivi di efficienza e concorrenza.

In definitiva, la decisione del TAR di Napoli rappresenta un richiamo all’equilibrio tra il controllo rigoroso delle procedure e la valorizzazione delle capacità produttive del tessuto economico, nel rispetto delle regole e degli interessi della collettività.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.