L’evidenza documentale del controllo a campione effettuata dai gestori dei mercati elettronici rende facoltativa la verifica delle cause di esclusione da parte della stazione appaltante.
L’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, la sussistenza dei requisiti economici e finanziari nonché della capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 costituiscono il presupposto per gli operatori economici per l’ammissione, la permanenza e la possibilità di negoziare nell’ambito dei mercati elettronici ma alcune incertezze operative residuano in merito al soggetto tenuto ad effettuare il controllo e al relativo grado di vincolatività.
Verifica delle cause di esclusione da parte della stazione appaltante
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – MIMS, nel parere n. 876 del 10/03/2021, tratteggia con chiarezza le competenze, rispettivamente, dei gestori dei mercati elettronici e della Stazione Appaltante partendo dal dettato normativo, in particolare dall’art. 36, commi 6-bis e 6-ter, del D. Lgs. n. 50/2016, e stabilendo che:
- il soggetto responsabile dell’ammissione nei mercati elettronici verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 solo su un campione significativo di operatori economici che facciano richiesta di ammissione e dichiarino di essere in possesso dei requisiti d’ordine generale; all’esito del controllo a campione, spetta ai gestori dei mercati elettronici dare evidenza sia delle verifiche effettuate che degli operatori economici che sono rientrati nel campione soggetto a controllo;
- la Stazione Appaltante è tenuta a verificare:
- in ogni caso, il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici, finanziari, tecnici e professionali richiesti in relazione alla specifica procedura di gara;
- il possesso dei requisiti generali qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi dell’art. 36, comma 6-bis, D. Lgs. n. 50/2016 quale risulti dagli esiti dei controlli svolti dei gestori dei mercati elettronici di cui sia stata data evidenza, ferma restando, comunque, la facoltà di procedere alle verifiche negli altri casi.
Il parere MIMS fa, dunque, chiarezza sui casi in cui la verifica dell’assenza di cause di esclusione in capo agli operatori iscritti ai mercati elettronici costituisca un obbligo o una facoltà per le Stazioni Appaltanti individuando il discrimine nella evidenza documentale che deve essere fornita dai gestori dei mercati elettronici dell’avvenuto controllo eseguito sull’operatore economico in oggetto in quanto parte del campione esaminato.