Il Consiglio di Stato, sez. V, con la Sentenza del 29.01.2018 n. 604, si è pronunciata sulla verifica della congruità dell’offerta da parte delle Stazioni Appaltanti.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato l’amministrazione dispone di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell’offerta. L’esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione. Può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.
All’esito della selezione delle offerte la stazione appaltante non è in linea generale in grado di conoscere con precisione tutte le voci di costo di cui l’offerta. Tanto meno se queste sono a sua volta coerenti con i valori di mercato.
In questa fase della gara le determinazioni assunte dalla stazione appaltante si potrebbero fondare su valutazioni di carattere provvisorio e su un quadro probatorio incompleto. Pertanto si deve poi evidenziare che nessuna illegittimità è ravvisabile nel fatto che le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a procedere alla verifica di anomalia siano esternate nel corso o anche alla fine del relativo sub-procedimento.
La lesione della sfera giuridica del concorrente sottoposto a verifica si determina in modo compiuto solo all’esito del sub-procedimento. Ciò allorché l’iniziale ipotesi viene confermata dall’esame dei giustificativi e di tutti gli elementi forniti dall’impresa nell’ambito del contraddittorio con la stazione appaltante.
L’impresa ad essa sottoposta è comunque in grado di formarsi un convincimento preciso sulle ragioni sottese alla scelta dell’amministrazione sin dall’origine, sulla base delle richieste di giustificativi, oltre che nel corso di tutto il sub-procedimento di verifica, attraverso tutti gli altri chiarimenti richiesti nell’ambito del contraddittorio che consegue all’apertura della verifica di congruità.
In allegato il testo completo della Sentenza.