principio rotazione appaltiIl Consiglio di Stato, sez. III, 21.07.2017 n. 3623, fornisce indicazioni su cosa succede quando la verifica dell’anomalia è inadeguata.


Secondo la tesi sostenuta nel ricorso incidentale sussiste una carenza essenziale dell’offerta tecnica non solo sulla base dell’esegesi letterale dell’art. 125 del capitolato speciale da parte della stazione appaltante, di richiedere un presidio fisso per fronteggiare situazioni di emergenza, ma anche sul piano sostanziale, in ragione della necessità di fornire servizi di pulizia per ogni evenienza, non programmabile, a tutela della categoria protetta residente nella struttura (anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti).

 

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato un’offerta non può ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata.

 

In caso di inadeguatezza della verifica di congruità per carenze istruttorie non deve essere disposta l’esclusione dell’offerta sospetta di anomalia, ma solo la regressione della procedura alla fase di verifica dell’anomalia (Cons. St., sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1448; Cons. St., sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465).

 

Una volta accertato che l’offerta non è stata correttamente verificata nella sede propria, tale omissione non può essere “surrogata” da una verifica in sede giudiziale, tenuto conto anche dei noti limiti al sindacato giurisdizionale sulle valutazioni rimesse all’Amministrazione in subiecta materia.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.