Verbale Codice della Strada: obbligatorio notificare tramite ufficiale giudiziario?
DOMANDA:
Il nostro Giudice di pace comunica via P.E.C. all’interessato la pubblicazione della sentenza depositata relativa ad un ricorso avverso ad un verbale al Codice della strada. In questo caso è comunque obbligo notificare la sentenza tramite ufficiale giudiziario visto che il ricorrente ha già ricevuto ufficialmente copia della sentenza tramite P.E.C.?
RISPOSTA:
La comunicazione, da parte della cancelleria del Giudice di pace, della pubblicazione della sentenza è cosa diversa dalla notificazione della sentenza. Questa comunicazione ha l’unico scopo di rendere edotta la parte del fatto che la sentenza è stata pubblicata e, se lo desidera, può richiederne copia in cancelleria. Una sentenza si ha per notificata, invece, quando una parte (normalmente la parte vittoriosa) effettua la notifica alla controparte (N.B. deve trattarsi di vera e propria notifica e l’atto che deve essere notificato è copia integrale della sentenza). Peraltro, la notifica della sentenza non è obbligatoria ma ha l’unico scopo di abbreviare i termini per l’appello che potrebbe proporre la controparte (trenta giorni invece di sei mesi).
La Cassazione ha inoltre affermato che in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, l’onere della prova della notifica di detto verbale incombe sull’ente dal quale dipende l’organo accertatore, in quanto l’avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale.