Negli ultimi anni il mercato della vendita online di beni di seconda mano è cresciuto in modo rapido ed esponenziale. Il successo del second hand è legato alla nascita di numerose piattaforme digitali che facilitano la vendita e l’acquisto tra utenti privati di beni di ogni tipo che spaziano dall’abbigliamento alla tecnologia più sofisticata.

La vendita online di oggetti e servizi di seconda mano non è completamente esente da tassazione. Il settore è oggi regolamentato da norme europee e nazionali volte a contrastare l’evasione fiscale che impongono obblighi contributivi per chi supera una determinata soglia di vendite o di ricavi.

Vediamo nel dettaglio cosa stabilisce la normativa europea e nazionale in vigore e in presenza di quali condizioni scattano gli obblighi contributivi e le sanzioni.

Vendite online: cosa prevede la Direttiva EU DAC7

Con il D. legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 il nostro Paese ha dato piena attuazione alla Direttiva DAC7,  la nuova normativa europea finalizzata a contrastare l’evasione fiscale nel mercato digitale attraverso la cooperazione amministrativa e lo scambio delle informazioni fiscali tra i Paesi membri.

Nello specifico la Direttiva stabilisce l’obbligo per le piattaforme che svolgono la funzione di intermediario nella vendita e scambio di beni e servizi online tra utenti privati (come Vinted, Subito.it, Wallapop, eBay, Amazon, Etsy, Airbnb e simili) di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali e tutte le informazioni dei venditori residenti in Italia o in un altro Stato membro che svolgono le seguenti attività:

  • locazione di beni immobili di qualsiasi tipo, compresi gli affitti brevi
  • noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto
  • vendita non gratuita di servizi e beni di qualsiasi tipo, compresi quelli di seconda mano

L’applicazione degli obblighi di comunicazione e scambio delle informazioni fiscali decorre dal 1° gennaio 2023: le prime informazioni dovranno quindi essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2024, termine ufficialmente prorogato al 15 febbraio 2024.

Vendita online dell’usato: quando scattano gli obblighi contributivi

La comunicazione dei dati e delle informazioni alle agenzie fiscali permetterà di individuare gli utenti che hanno superato una specifica soglia di vendite o di ricavi e che saranno dunque tenuti a versare i contributi. Le piattaforme sono obbligate a comunicare i dati degli utenti che nel corso dell’anno solare hanno:

  • concluso 30 o più vendite
  • registrato guadagni superiori ai 2mila euro.

In presenza di una di queste condizioni le piattaforme comunicheranno in via automatica alle autorità fiscali del Paese UE di residenza del venditore i dati fiscali dell’utente venditore, registrato sul sito. In caso di mancata comunicazione dei dati entro il 31 dicembre di ogni anno, i gestori delle piattaforme saranno tenuti al pagamento di una sanzione che può variare da 3.000 a 31.500 euro, a seconda dei casi.

Per quanto riguarda i venditori italiani, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati e le informazioni fiscali per effettuare i dovuti accertamenti e verificare se le vendite configurano un’attività commerciale regolare continuativa.

Se i guadagni superano i 5mila euro annuali e l’attività di vendita è considerata professionale e continuativa il venditore dovrà aprire una partita IVA e pagare le relative imposte.


Fonte: articolo di Martina Pietrograzia