La sentenza del Consiglio di Stato n. 6763/2019 si pronuncia in merito alla correlazione tra vecchie inadempienze contrattuali ed esclusione dalla gara.
Vecchie inandempienze contrattuali: esclusione da gara legittima in quali casi?
Nel caso specifico, il ricorrente risultava escluso dalla procedura a causa della risoluzione di una precedente concessione per inadempienze. E gravi negligenze commesse nel corso dell’esecuzione.
Si tratta della richiesta di modifica di una Sentenza del Tar Lazio. Che ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto con cui il Miur ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Procedura per la conclusione di un contratto-quadro per l’acquisizione dei servizi di pulizia e servizi connessi di ausiliariato per le istituzioni scolastiche ed educative statali.
Vecchie inandempienze contrattuali ed esclusione dalla gara
Per la ricorrente si contesta la violazione dell’art. 45 commi 3 e 5 del codice dei contratti, per cui
“le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto. Nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto” (comma 3)
e possono altresì
“richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l’esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive” (comma 5).
La sentenza di I grado ha interpretato tali norme come esclusive, nel senso che qualsiasi altra prescrizione di bando sul punto, come quella di cui si discute in questa sede, dovrebbe essere ritenuta illegittima, ma si tratta di un’affermazione che non va condivisa con riguardo alle particolarità del caso di specie.
Infatti, la procedura si induceva in via di urgenza, per assicurare un servizio essenziale nell’imminenza dell’avvio dell’anno scolastico: la prescrizione per cui i partecipanti dovevano costituirsi nelle forme della gara precedente appare non illogica, dato che risulta funzionale a garantire maggiore celerità nella presentazione e valutazione delle offerte, e quindi nel ripristino del servizio.
A questo link il testo completo della Sentenza.