Cosa accadrà ai bambini non vaccinati dopo il termine del 10 Marzo? Sono arrivati chiarimenti in una nota ufficiale il Ministro della Salute, che ha risposto a una richiesta di chiarimento arrivata dall’Anci.
Il 10 marzo 2018 è il termine ultimo per presentare alle scuole le certificazioni che attestano l’avvenuta vaccinazione per i dieci vaccini obbligatori previsti dalla legge. Per i genitori inadempienti, superata questa data, sono previste una serie di misure di richiamo e solo alla fine, se persiste la volontà di non vaccinare, la legge prevede l’esclusione del bambino dalla frequenza della scuola dell’infanzia.
Per questo motivo il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha chiesto e ottenuto chiarimenti dal ministero della Salute sull’applicazione della norma sull’ammissione a scuola dei bambini.
“Cara ministra – scrive Decaro – per avere massima certezza e chiarezza in ordine alle regole previste dalla legge sui vaccini e con il solo obiettivo di rassicurare le famiglie che stanno adempiendo all’obbligo vaccinale, la prego di fornire alle scuole d’infanzia e materne chiare indicazioni in ordine alla continuità didattica e al completamento dell’anno scolastico dopo il termine del 10 marzo per tutti i bambini iscritti nelle liste d’attesa o che comprovano quanto attestato con l’autocertificazione a inizio anno”, scrive Decaro.
Alla lettera la ministra Beatrice Lorenzin ha dato rapido riscontro in questi termini. “I minori, i cui genitori dimostrino, con documentazione proveniente dall’azienda sanitaria locale, entro il 10 marzo di avere presentato la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente a tale ultima data, ben potranno continuare a frequentare i servizi educativi fino alla fine dell’anno scolastico”.
Il presidente dell’Anci, Decaro, ringrazia la ministra per la tempestività nella risposta. “Tutte le istituzioni dimostrano di essere unite nel perseguire i diritti fondamentali dei bambini alla salute e all’istruzione.
Ricordiamo che, comunque, secondo la procedura normativa, la mancata presentazione della documentazione entro il 10 marzo 2018 è segnalata entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all’azienda sanitaria locale. A questo punto i genitori sono convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione.
Nell’ipotesi in cui i genitori non si presentino al colloquio o se, dopo il colloquio, non facciano somministrare il vaccino al minore, la Asl contesta allora loro formalmente l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, con l’avvertimento che se non dovessero far somministrare al minore il vaccino o iniziare/completare il
ciclo (nei casi in cui l’immunizzazione di base completa preveda la somministrazione di più dosi) entro iltermine fissato dall’azienda sanitaria medesima, sarà loro comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da cento a cinquecento euro.